Cass. civ. n. 31968 del 17 novembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Prelazione agraria - Denuntiatio del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Notifica del preliminare - Necessità - Trascrizione nella denuntiatio delle condizioni contrattuali - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini del valido esercizio della prelazione agraria deve ritenersi necessaria l'allegazione del preliminare alla denuntiatio che il proprietario è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo e al confinante, non essendo tale adempimento surrogabile dalla trascrizione, nella denuntiatio, delle condizioni contrattuali pattuite con il terzo, giacché tale comunicazione costituisce atto preparatorio di una fattispecie traslativa complessa avente ad oggetto beni immobili che si realizza attraverso il subentrare del coltivatore diretto, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1350
Cod. Civ. art. 1351