Cass. civ. n. 5837 del 23 marzo 2004
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto. (Nel caso di specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che il giudice di merito adito, facendo corretta applicazione del principio sopra indicato, avesse ritenuto la propria competenza territoriale quale foro del luogo in cui aveva avuto inizio la prestazione, a fronte della prospettazione della domanda attorea, che fondava il rapporto su una richiesta scritta di collaborazione, non seguita da accettazione scritta, e sul fatto che la resistente non avesse provato l'esistenza di una controproposta scritta firmata per accettazione).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi