Art. 413 – Codice di procedura civile – Giudice competente

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero3) dell'articolo 409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24385/2025

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, ex art. 5 c.p.c., in quanto diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la competenza al giudice adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, era determinata dal foro della sede dell'azienda nei cui confronti era stata proposta la domanda, giacché, in corso di causa, l'istituto di credito datore di lavoro, già fuso con altra società bancaria, era stato incorporato da una banca avente sede sede in Milano).

Cass. civ. n. 3873/2023

Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto.

Cass. civ. n. 21506/2013

Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda.

Cass. civ. n. 768/2013

Il lavoratore che, essendo stato alle dipendenze di un datore di lavoro per contratti a termine seguiti da contratto a tempo indeterminato, agisca nei confronti del datore stesso e del cessionario del contratto di lavoro per sentirli condannare alla ricostruzione della carriera, previa declaratoria di nullità del termine, può adire il giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto, anche per la domanda nei confronti del datore cedente, ricorrendo, tra questa e la domanda nei confronti del cessionario, una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex artt. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse.

Cass. civ. n. 13530/2012

Nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore nella fissazione dei criteri di competenza territoriale.

Cass. civ. n. 23139/2011

Al fine della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, per luogo in cui è sorto il rapporto, al quale fa riferimento l'art. 413 c.p.c., non può intendersi il luogo dove abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, se questo sia diverso dal luogo di stipulazione del contratto, attesa la natura residuale di tale ultimo criterio di collegamento, utilizzabile solo quando non è possibile, mancando una autonoma fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto.

Cass. civ. n. 21690/2011

Nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall'art. 413, comma secondo, c.p.c., va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza.

Cass. civ. n. 9256/2009

In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, c.p.c., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale. Tale criterio, in mancanza di diverse specifiche disposizioni, si estende all'ipotesi in cui l'azienda appartenga ad un'impresa individuale, dovendosi escludere che, anche in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il loro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell'impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali, e restando priva di rilievo l'eventuale coincidenza del foro speciale con quello generale individuato ai sensi dell'art. 18 c.p.c.

Cass. civ. n. 3117/2009

Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l'art. 20 cod. proc. civ., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione "il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 cod. proc. civ. sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dal comma settimo dello stesso art. 413.

Cass. civ. n. 22672/2004

In tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell'art. 413 secondo comma c.p.c. (nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), sussiste anche nel caso in cui risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento. Invero, il terzo comma del citato art., il quale stabilisce che la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal secondo comma (luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al «forum contractus».

Cass. civ. n. 11387/2004

In tema di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la prorogatio del foro alternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il forum contractus e quello dell'azienda, e, solo sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui all'art. 33 c.p.c., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro.

Cass. civ. n. 5837/2004

Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto. (Nel caso di specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che il giudice di merito adito, facendo corretta applicazione del principio sopra indicato, avesse ritenuto la propria competenza territoriale quale foro del luogo in cui aveva avuto inizio la prestazione, a fronte della prospettazione della domanda attorea, che fondava il rapporto su una richiesta scritta di collaborazione, non seguita da accettazione scritta, e sul fatto che la resistente non avesse provato l'esistenza di una controproposta scritta firmata per accettazione).

Cass. civ. n. 6143/2001

In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell'art. 2504 septies c.c., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione — che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione — e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, né in senso contrario si può richiamare il disposto dell'art. 413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell'azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.

Cass. civ. n. 7489/2000

Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro la nozione di «dipendenza» alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente — richiamata dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato — deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella specie, il computer, la modulistica, l'autovettura utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di piazzista viaggiatore).

Cass. civ. n. 3974/2000

In tema di competenza territoriale nel rito del lavoro, la previsione da parte dell'art. 413 c.p.c. del foro della dipendenza aziendale fa riferimento ad una nozione che non coincide con quella di unità produttiva rilevante ai fini di altre norme di legge e che va identificata in armonia con la ratio della disposizione, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa alla condizione che l'imprenditore ivi disponga di almeno un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (che può essere rilevante anche in caso di adibizione allo stesso di un solo dipendente). In questo quadro può essere ravvisata la sussistenza di una dipendenza anche presso l'abitazione di un lavoratore dell'azienda, se concorrono elementi qualificanti quali — anche alternativamente —: a) l'esistenza presso tale abitazione di un deposito di beni aziendali aventi un'autonomia strutturale (come nell'ipotesi di cose da destinare al commercio); b) l'esercizio in ordine alla stessa di poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vadano oltre le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; c) la rilevanza esterna data dalla conclusione presso di essa di contratti vincolanti direttamente per l'azienda. (Nella specie la S.C., giudicando anche in fatto, ha ritenuto la sussistenza della prima e della terza di tali condizioni rispetto all'abitazione di un capo area, visto che presso di essa erano installate apparecchiature dell'azienda — che ne sosteneva i costi — che assicuravano i collegamenti con la stessa, e che detto lavoratore aveva il potere di concludere contratti — direttamente vincolanti per l'azienda — con clienti e gruppi di acquisto).

Cass. civ. n. 1887/2000

Ai fini della competenza territoriale nelle cause di lavoro le caratteristiche della dipendenza dell'azienda — costituita, ai sensi dell'art. 413 secondo comma c.p.c., da ogni complesso di beni decentrati e munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda medesima in quanto destinato al perseguimento degli scopi imprenditoriali — non possono essere attribuite, in mancanza di tale elemento, all'abitazione del lavoratore per il solo fatto che presso di questa sia stato costituito un deposito di beni e prodotti di proprietà dell'azienda, occorrendo, alternativamente: a) un'autonomia tecnico-economica e strutturale di detti beni; b) poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vanno oltre le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; c) riferimento all'abitazione del lavoratore di rapporti giuridici con soggetti esterni all'azienda.

Cass. civ. n. 5704/1998

I fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto; quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, né in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavo ro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., né in base a quello dell'art. 40 del D.L.vo 31 marzo 1988, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema.

Cass. civ. n. 5356/1998

In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 (nuovo testo) c.p.c. — di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro dell'azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) — prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

Cass. civ. n. 5098/1998

Il luogo ove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un'autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l'attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 c.p.c.; altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell'art. 413 c.p.c., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c. — da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all'art. 19 c.p.c. — sì che, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'azienda resistente, datrice di lavoro.

Cass. civ. n. 2618/1996

Nelle controversie individuali di lavoro subordinato, l'art. 413, secondo comma, c.p.c. prevede soltanto due fori speciali ed esclusivi, tra loro alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale di questa alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto) ovvero di quello in cui si trova la dipendenza aziendale (nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a tale dipendenza alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale.

Cass. civ. n. 8686/1994

Costituisce dipendenza dell'azienda, ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., ogni complesso di beni decentrati munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, a condizione che lo stesso, per un verso, risulti direttamente e strumentalmente collegato con l'azienda medesima in quanto destinato agli scopi imprenditoriali e, per un altro verso, costituisca un punto di riferimento per gli altri collaboratori dell'imprenditore e per i terzi.

Cass. civ. n. 2723/1994

Per dipendenza dell'azienda, ai fini dell'applicazione del relativo foro, ai sensi dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., con riguardo a controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico e funzionale ubicata in un luogo diverso dalla sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere discrezionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell'attività ad essa facente capo.

Cass. civ. n. 6490/1991

Nelle cause di lavoro, il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza cui il lavoratore è addetto (art. 413, comma secondo, c.p.c.) va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza bensì al fatto dell'effettivo svolgimento della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità di un trasferimento del dipendente, ove questo abbia avuto concreta esecuzione, è il giudice del luogo in cui si trova la nuova dipendenza e non già il giudice del luogo in cui si trova la sede di lavoro di provenienza, ancorché in tale foro potrebbe essere più facile la prova dei fatti rilevanti per la decisione.

Cass. civ. n. 7882/1990

In tema di controversie soggette al rito del lavoro, il criterio di collegamento della competenza territoriale costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto (art. 413, secondo comma, c.p.c.) è applicabile anche nell'ipotesi di rapporto ad origine non contrattuale ma legale, come quello che s'instaura di diritto, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978), fra l'agente dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa e l'impresa cessionaria del portafoglio della medesima, ed il suddetto luogo va identificato con quello in cui è iniziata l'esecuzione della prestazione.

Cass. civ. n. 6508/1990

Ai fini della competenza territoriale in ordine alla controversia relativa al rapporto di agenzia, il luogo di nascita del rapporto medesimo deve essere individuato in quello in cui, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si è perfezionato il contratto con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione da parte dell'agente della proposta, mentre non può assegnarsi rilevanza al luogo d'inizio dell'esecuzione della prestazione dell'agente, salvo che, ai sensi dell'art. 1327 dello stesso codice, il contratto, per espressa richiesta del proponente, debba avere esecuzione senza preventiva risposta, ferma, peraltro, la necessità che la ricorrenza di tale condizione sia provata dall'attore o risulti comunque dagli atti di causa.

Cass. civ. n. 2884/1990

In tema di competenza territoriale nelle cause di lavoro, il foro dell'azienda, intesa come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, il quale costituisce uno dei fori alternativamente concorrenti e prevalenti su quelli ordinari, a norma dell'art. 413 c.p.c., si identifica, quando il datore di lavoro sia una società per azioni, con il luogo della sede sociale, in cui si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell'impresa, restando irrilevante, per detto foro, che l'attività imprenditoriale ed il servizio del lavoratore si svolgano fuori di tale sede.

Cass. civ. n. 4782/1986

A norma dell'art. 413 comma secondo c.p.c. le controversie di lavoro possono alternativamente radicarsi a scelta dell'attore — sia esso lavoratore o il datore di lavoro — presso uno qualsiasi dei tre fori indicati, senza che il luogo dove s'è svolta la prestazione di lavoro possa incidere nel senso di far preferire l'uno o l'altro di detti criteri.

Cass. civ. n. 2626/1986

Nelle controversie individuali di lavoro, ove una parte adisca il giudice nella cui circoscrizione sostiene esser sorto il rapporto, ma tale circostanza di fatto sia contestata dalla controparte — che eccepisce l'incompetenza per territorio — e risulti non provata o comunque dubbia, soccorre il criterio alternativo previsto dall'art. 413, secondo comma, c.p.c. e quindi competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Cass. civ. n. 765/1986

Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 413 c.p.c. con riguardo al luogo ove è sorto il rapporto di lavoro, il contratto può considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, prima che l'accettazione della proposta giunga a conoscenza del proponente, soltanto quando, su richiesta di quest'ultimo, e per la natura dell'affare, o secondo gli usi, la prestazione lavorativa debba eseguirsi senza una preventiva risposta alla proposta contrattuale.

Cass. civ. n. 6237/1985

L'art. 413, secondo comma, c.p.c. — nel disporre, per le controversie individuali di lavoro, che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto — prevede una serie di fori alternativi concorrenti, fra i quali non è compreso quelle del luogo di svolgimento dell'attività di lavoro, ove lo stesso non coincida con uno dei fori espressamente indicati.

Cass. civ. n. 3161/1985

In materia di controversie di lavoro la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è radicata - sulla base del contenuto della domanda - nel luogo in cui è sorto il rapporto per essere stato ivi stipulato il contratto di lavoro e non già in quello in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, la quale però - ove nel ricorso manchi la specifica allegazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto - può essere valutata come fatto concludente indicativo dell'insorgenza del rapporto.

Cass. civ. n. 1054/1982

L'art. 413 (nuovo testo) c.p.c. pone una graduazione tra i diversi fori territoriali per le controversie di lavoro, nel senso che i fori speciali esclusivi previsti dal secondo comma sono tra loro alternativamente concorrenti e, rispetto ad essi, il foro generale ordinario previsto dal quarto comma (ora penultimo comma - N.d.R.) è solo sussidiario. Pertanto, ove l'attore abbia adito il giudice del luogo ove l'azienda — trattisi di impresa sociale o individuale — ha la sua sede legale, nella quale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni aziendali, si accentrano di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, e quindi si identifica il relativo foro, ogni ulteriore indagine sul forum contractus o sul foro della dipendenza rimane, assorbita, dovendosi affermare la competenza del giudice adito.

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