Cass. civ. n. 31987 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Provviste di bordo - Navi da diporto con scopi commerciali - Condizione per l'esenzione - Effettiva partenza della nave - Necessità - Insussistenza - Fondamento.


In tema di accise, l'esenzione per le provviste di bordo imbarcate o trasbordate su navi da diporto con scopi commerciali non presuppone l'effettiva partenza dell'unità dai porti dello Stato, poiché l'unica condizione richiesta dall'art. 254, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 per le imbarcazioni commerciali è l'esistenza di una situazione oggettivamente accertabile di nave in partenza, la cui inottemperanza fa sorgere l'obbligazione doganale a carico di chi abbia provveduto al rifornimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23226 del 2020

Normativa correlata

DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE