Cass. civ. n. 31991 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE Servizi ospedalieri – Riconoscimento di disavanzi prodotti dagli IRCSS ex art. 10 d.lgs. n. 288 del 2003 in assenza di specifica previsione convenzionale – Esclusione – Ragioni.


In tema di servizi ospedalieri, attesa la strutturale differenza tra strutture pubbliche o ad esse equiparate e strutture accreditate come gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, va escluso che i disavanzi di gestione rispetto al tetto di spesa prefissato possano essere riconosciuti in assenza di una specifica intesa in tale senso tra l'istituto accreditato e l'amministrazione regionale competente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 56 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 16/10/2003 num. 288 art. 10 CORTE COST.

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