Cass. civ. n. 1887 del 18 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Ai fini della competenza territoriale nelle cause di lavoro le caratteristiche della dipendenza dell'azienda — costituita, ai sensi dell'art. 413 secondo comma c.p.c., da ogni complesso di beni decentrati e munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda medesima in quanto destinato al perseguimento degli scopi imprenditoriali — non possono essere attribuite, in mancanza di tale elemento, all'abitazione del lavoratore per il solo fatto che presso di questa sia stato costituito un deposito di beni e prodotti di proprietà dell'azienda, occorrendo, alternativamente: a) un'autonomia tecnico-economica e strutturale di detti beni; b) poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vanno oltre le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; c) riferimento all'abitazione del lavoratore di rapporti giuridici con soggetti esterni all'azienda.
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