Cass. civ. n. 2723 del 22 marzo 1994

Testo massima n. 1


Per dipendenza dell'azienda, ai fini dell'applicazione del relativo foro, ai sensi dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., con riguardo a controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico e funzionale ubicata in un luogo diverso dalla sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere discrezionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell'attività ad essa facente capo.

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