Cass. civ. n. 2626 del 14 aprile 1986
Testo massima n. 1
Nelle controversie individuali di lavoro, ove una parte adisca il giudice nella cui circoscrizione sostiene esser sorto il rapporto, ma tale circostanza di fatto sia contestata dalla controparte — che eccepisce l'incompetenza per territorio — e risulti non provata o comunque dubbia, soccorre il criterio alternativo previsto dall'art. 413, secondo comma, c.p.c. e quindi competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
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