Cass. civ. n. 6237 del 10 dicembre 1985
Testo massima n. 1
L'art. 413, secondo comma, c.p.c. — nel disporre, per le controversie individuali di lavoro, che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto — prevede una serie di fori alternativi concorrenti, fra i quali non è compreso quelle del luogo di svolgimento dell'attività di lavoro, ove lo stesso non coincida con uno dei fori espressamente indicati.
Testo massima n. 2
Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi speciali previsti dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c., ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale.
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