Cass. civ. n. 9344 del 26 aprile 2011

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, l'erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell'ufficio giudiziario adìto non è causa di nullità, poiché il deposito dell'atto nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata.

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