Cass. civ. n. 407 del 22 gennaio 1986
Testo massima n. 1
L'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione (artt. 163, 164, 342, 414 e 434 c.p.c.); ne consegue che la mancata produzione, nella parte dell'atto d'appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto d'impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.
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