Cass. civ. n. 3114 del 3 marzo 2001

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l'onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell'azione, ossia il fondamento o titolo causa petendi e l'oggetto petitum della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l'atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall'opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell'atto di costituzione — al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l'altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria —, ed eventualmente in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 420 c.p.c., di modificare, nei termini dell'emendatio e non della mutatio libelli, la domanda azionata in via monitoria.

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