Cass. civ. n. 7827 del 15 luglio 1991

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'indicazione, nel ricorso introduttivo della parte attrice, ovvero nella memoria di costituzione della parte convenuta, della sede, quando la parte medesima sia una persona giuridica, secondo le prescrizioni dettate per le cause di lavoro degli artt. 414 e 416 c.p.c., deve ritenersi superflua, di modo che la sua omissione non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 58 disp. att. c.p.c., ove si tratti di un ente pubblico territoriale, essendo la sede di questo legalmente nota.

Testo massima n. 2


La notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata, anche nel rito del lavoro, al procuratore, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché resta irrilevante sia l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio fatte dalla parte stessa, sia l'eventuale mancanza di tale indicazione od elezione.

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