Cass. civ. n. 3249 del 10 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro la domanda per il conseguimento di una qualifica superiore e per il pagamento delle differenze retributive conseguenti include anche le somme dovute per il periodo successivo al ricorso, per le quali non occorre una espressa e specifica domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in applicazione del principio su esteso, la ricorrenza del vizio di extra petizione nella sentenza di merito che, in presenza di domanda di pagamento anche "della diversa somma di giustizia" dovuta per il conseguimento della qualifica superiore, aveva fatto discendere il diritto alla corresponsione delle differenze retributive anche per il periodo successivo al riconoscimento delle mansioni superiori che avevano dato luogo al diritto al superiore inquadramento).
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