Cass. civ. n. 1750 del 14 marzo 1986

Testo massima n. 1


Ancorché non menzionato né dall'art. 414 c.p.c. né dall'art. 434 c.p.c. (che prescrivono le indicazioni che deve contenere il ricorso nel giudizio di primo grado e di appello), il rilascio della procura alle liti — previsto dalla disposizione generale di cui all'art. 163 n. 6 c.p.c., applicabile anche nel nuovo rito del lavoro — integra il presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale anche secondo il sistema del nuovo processo del lavoro, salvo che (art. 417 c.p.c.) la parte possa stare personalmente in giudizio (in primo grado e quando il valore della causa non ecceda le lire 250.000). Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell'atto di appello, la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non può trovare applicazione — senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali — la disposizione dell'art. 125, comma secondo, c.p.c. — la quale stabilisce che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata — realizzandosi la costituzione dell'attore nel giudizio (di primo grado come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria.

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