Cass. pen. n. 32093 del 04 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Omessa o incompleta trasmissione da parte della cancelleria del giudice “a quo” degli atti indicati nel ricorso - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.


L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 35164 del 2019

Normativa correlata

Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 164 bis
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE