Cass. pen. n. 32093 del 04 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Omessa o incompleta trasmissione da parte della cancelleria del giudice “a quo” degli atti indicati nel ricorso - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.
L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)