Cass. civ. n. 3021 del 10 aprile 1990
Testo massima n. 1
La parte contro la quale il terzo interveniente non abbia proposto domande di sorta, avendo spiegato l'intervento (adesivo dipendente) solo per associarsi alle ragioni o alle eccezioni della medesima, non è legittimata a dolersi della violazione dell'art. 419 c.p.c. — nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciatane dalla Corte cost. con sent. n. 193 del 1983 — per la mancata fissazione di una nuova udienza, non sussistendo, in ordine alla parte predetta, quell'esigenza difensiva giustificativa dell'adempimento in questione, la cui omissione configura, peraltro, nullità relativa da dedurre tempestivamente ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p.c.
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