Art. 419 – Codice di procedura civile – Intervento volontario

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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