Cass. civ. n. 2526 del 7 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Qualora l'atto di appello riferito al rito del lavoro - la cui tempestività deve essere valutata con riguardo al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria - sia stato notificato presso il procuratore domiciliatario di una società dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, anziché alla curatela fallimentare della stessa avendo l'appellante avuto piena conoscenza della sopravvenuta declaratoria di fallimento a seguito della notificazione dell'impugnata sentenza, una volta riscontrata la nullità ex art. 164 c.p.c. della notificazione dell'atto di impugnazione, il giudice di appello - esercitando il potere previsto dall'art. 421, comma primo, c.p.c. - è tenuto ad ordinare la rinnovazione della stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., assegnando un nuovo termine perentorio per la rinotificazione del ricorso e del relativo decreto con il quale viene fissata la nuova udienza di discussione, a condizione che la prima notificazione alla società, ancora ritenuta in bonis sia stata tempestivamente effettuata.
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