Art. 421 – Codice di procedura civile – Poteri istruttori del giudice
Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
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Cass. civ. n. 20812/2025
Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalità telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.
Cass. civ. n. 19760/2025
In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).
Cass. civ. n. 22907/2024
Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.
Cass. civ. n. 14923/2024
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Cass. civ. n. 6470/2024
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 48/2024
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità.
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 26289/2013
In materia di licenziamento, l'eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 integra una eccezione in senso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto.
Cass. civ. n. 24188/2013
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
Cass. civ. n. 2420/2013
Nel rito del lavoro, il potere di rilevazione, anche d'ufficio, delle eccezioni in senso lato può essere esercitato dal giudice d'appello solo sulla base di elementi probatori ritualmente e tempestivamente allegati agli atti. (Nella specie, nell'ambito di una controversia in materia di sanzioni amministrative, il ricorrente aveva tempestivamente opposto la prescrizione della pretesa sanzionatoria, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro si era limitata a depositare copia del verbale di accertamento notificato alla controparte - da cui si poteva evincere l'effetto interruttivo - solamente nel giudizio d'appello; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile la suddetta produzione).
Cass. civ. n. 18924/2012
Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado. Ne consegue che, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte. (Nella specie, la produzione in appello della documentazione reddituale del coniuge dell'appellato è stata ritenuta ammissibile, atteso il carattere integrativo di quella prodotta in primo grado, relativa al solo assistito, ed essendone sorta la necessità a seguito della precisazione dell'INPS, secondo cui l'assegno sociale in discussione non derivava dalla trasformazione del trattamento assistenziale legato all'inabilità civile).
Cass. civ. n. 16182/2011
Nel rito del lavoro l'esercizio del potere d'ufficio del giudice è possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze. Ne consegue che, in tema di prova testimoniale, ove i testi siano chiamati a deporre su specifiche circostanze di fatto tempestivamente dedotte dalla parte, tale collegamento tra onere di allegazione e prova risulta rafforzato al punto che, anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ne è impedito il frazionamento tra primo e secondo grado di giudizio.
Cass. civ. n. 16542/2010
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., dal giudice, tenuto, secondo tale norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Pertanto in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice. (Nell'affermare il principio la Corte, in una fattispecie relativa ad una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali, ha cassato la sentenza di merito laddove questa, pure in presenza di documentati fatti interruttivi quali la presentazione di una istanza di fallimento da oltre dieci anni, di un atto di successiva diffida, nonché di pagamenti parziali effettuati dopo l'istanza di fallimento, non aveva adeguatamente motivato circa il mancato esercizio di detti poteri istruttori ufficiosi).
Cass. civ. n. 1863/2010
Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se veniva rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno.
Cass. civ. n. 6023/2009
Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori.
Cass. civ. n. 29006/2008
Nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - nel giudizio promosso da un dipendente delle Poste Italiane s.p.a., licenziato in conseguenza di indagini penali ed applicazione di misura cautelare personale, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento stesso - aveva accolto la domanda del lavoratore sulla scorta del solo materiale probatorio versato in atti, senza dare alcun seguito all'istanza della società datrice di lavoro di acquisire, nel giudizio in corso, gli atti del procedimento penale, nel quale essa società non era stata parte, al fine di corroborare la prova dei fatti alla base del comminato licenziamento).
Cass. civ. n. 17178/2006
Nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l'indisponibilità, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento. Ne esulano, pertanto, le certificazioni che, pur avendo per oggetto circostanze di fatto quali, con riferimento a prestazioni assistenziali, i requisiti socio-economici al fine dell'accesso all'assegno di invalidità, preesistenti a quel momento, siano state formate, tuttavia, solo successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto prodotta tardivamente, nel corso del giudizio di appello, la prova documentale circa il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti socio-economici al fine della prestazione assistenziale richiesta).
Cass. civ. n. 2526/2006
Qualora l'atto di appello riferito al rito del lavoro - la cui tempestività deve essere valutata con riguardo al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria - sia stato notificato presso il procuratore domiciliatario di una società dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, anziché alla curatela fallimentare della stessa avendo l'appellante avuto piena conoscenza della sopravvenuta declaratoria di fallimento a seguito della notificazione dell'impugnata sentenza, una volta riscontrata la nullità ex art. 164 c.p.c. della notificazione dell'atto di impugnazione, il giudice di appello - esercitando il potere previsto dall'art. 421, comma primo, c.p.c. - è tenuto ad ordinare la rinnovazione della stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., assegnando un nuovo termine perentorio per la rinotificazione del ricorso e del relativo decreto con il quale viene fissata la nuova udienza di discussione, a condizione che la prima notificazione alla società, ancora ritenuta in bonis sia stata tempestivamente effettuata.
Cass. civ. n. 1130/2005
Nel rito del lavoro, qualora il giudice abbia, nell'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., assegnato ad una delle parti un termine per porre rimedio alle irregolarità riscontrate nella formulazione dei capitoli di prova, con l'invito ad una nuova formulazione degli stessi, tale termine deve ritenersi perentorio; ne consegue, in applicazione della particolare disciplina di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c., la decadenza della parte dal diritto di far assumere le prove nell'ipotesi di mancata ottemperanza nel termine fissato.
Cass. civ. n. 23929/2004
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda è sanabile alla stregua dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., ed in caso di mancata fissazione, da parte del giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda nonché in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto, ex art. 157 c.p.c., relativa al vizio dell'atto, deve ritenersi provata l'intervenuta sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.; in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti.
Cass. civ. n. 5908/2004
Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., alla parte l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e, non potendo sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde non anche per fini meramente esplorativi. Il mancato esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non è censurabile in sede di legittimità neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo. (Nella specie, il giudice del merito non aveva disposto, su istanza di un agente, l'esibizione, da parte della preponente, di scritture contabili, nè la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le scritture erano genericamente indicate e volte ad accertare fatti che il medesimo agente avrebbe potuto provare con altri mezzi; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 639/2004
Qualora l'attore, a fondamento della propria pretesa, non abbia indicato, né depositato, il contratto collettivo e controparte ne abbia contestato l'esistenza, è precluso al giudice l'esercizio dei poteri ufficiosi per l'acquisizione del suddetto contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che aveva accolto la domanda attorea sulla base del contratto collettivo acquisito attraverso consulenza tecnica).
Cass. civ. n. 405/2004
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Cass. civ. n. 12002/2002
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c. — pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi — non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, né tradursi in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Cass. civ. n. 16145/2001
L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché discostantesi del relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite) e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze processuali della propria inottemperanza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto, in relazione a sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello per inottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto di impugnazione, ammissibile il ricorso per cassazione volto a dimostrare la ritualità dell'originaria notificazione, e perciò l'illegittimità dell'ordine di rinnovazione della stessa).
Cass. civ. n. 3228/2001
Nel rito del lavoro, il corretto esercizio del potere officioso conferito al giudice dalla norma di cui all'art. 421 c.p.c. in tema di ricerca di prove suppletive od integrative a supporto della domanda postula l'esistenza, in seno al processo, tanto di taluni elementi positivi, quanto l'assenza di altri, ed opposti, elementi ostativi, onde non travalicare l'ambito della disposizione de qua (trasmodando nell'arbitrio scaturente dalla sovrapposizione della volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi), e non oltrepassare, così, il limite obbligato della terzietà che, comunque, deve sorreggere l'attività del giudicante (e sulla quale i detti, ampliati poteri, pur applicati in senso lato, non possono prevalere). Elementi positivi devono, pertanto, essere considerati la circostanza che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti — o dall'assunzione degli altri mezzi di prova offerti dalle stesse — siano dedotti, pur se implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere (sia pur non compiutamente) le rispettive ragioni con profili di decisività della controversia; il fatto che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riferimento alla qualificata integrazione sopradescritta; la impossibilità, soggettiva od oggettiva, di reperire o dedurre la prova carente, ovvero di integrare, ad opera della parte, quella lacunosa o polivalente, pur nella sua acclarata idoneità a sorreggere le ragioni dedotte; gli elementi negativi afferiscono, invece, ai limiti che l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio incontra, e concernono il rispetto del principio della domanda; l'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi od estintivi del diritto controverso; il rispetto del divieto di utilizzazione della conoscenza privata da parte del giudice; l'eventuale inerzia probatoria, ovvero l'eventuale rinuncia, esplicita o per facta concludentia, della parte, cui il giudice non può ovviare con il suo potere officioso.
Cass. civ. n. 11002/2000
L'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice del lavoro non può essere diretto a sminuire l'efficacia e la portata di un'attività istruttoria già ritualmente espletata, specialmente nei casi in cui — come avviene per la prova testimoniale — un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale. Nel caso, poi, di richiesta probatoria, avente tale incidenza, formulata in appello dalla parte rimasta contumace in primo grado, alla sua ammissione osta altresì il rilievo che potrebbe vanificarsi la stessa portata della contumacia, con la trasformazione del comportamento inerte di chi non ha partecipato al primo grado del giudizio in una posizione processuale di vantaggio.
Cass. civ. n. 9034/2000
Nel rito del lavoro, l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., incontra un duplice limite, poiché, da una parte, deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché — in sostanza — la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative «piste probatorie» emergenti dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che — in relazione alla domanda di riconoscimento di provvigioni derivanti da attività di promozione di contratti di leasing svolta per una società finanziaria — aveva escluso l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c. ritenendo che i fatti dedotti dal ricorrente erano sforniti di un minimo supporto probatorio e per la loro genericità non facevano desumere quale fosse stata l'attività concretamente svolta).
Cass. civ. n. 4714/2000
Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione.
Cass. civ. n. 12884/1999
Nel processo del lavoro, è legittima l'utilizzazione delle prove — ritualmente acquisite agli atti — assunte in un precedente giudizio tra le stesse parti e inerenti allo stesso contenzioso sostanziale, considerato l'ampio potere di ammissione di ufficio di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a norma dell'art. 421 c.p.c. (Fattispecie relativa a giudizi prima sull'an e poi sul quantum aventi ad oggetto lavoro straordinario).
Cass. civ. n. 5639/1999
Dal combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c. (la cui interpretazione letterale induce a ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano alle prove «costituende») nonché dalla duplice circostanza che nel codice di rito la perentorietà dei termini riferita agli atti è sempre espressamente prevista e che l'art. 421, comma primo, c.p.c. non prescrive la perentorietà del termine ivi contemplato, si desume che nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione della prova documentale non impedisce alla parte di procurarla anche dopo la scadenza di detto termine, essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle prove costituende.
Cass. civ. n. 6769/1998
Ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il potere ufficioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova. Tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di superare la rilevata carenza di documentazione della domanda del lavoratore, intesa ad ottenere il riconoscimento di differenze sul compenso per lavoro straordinario, attraverso la valorizzazione dell'inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine di esibizione dei fogli di presenza, in considerazione anche dell'impossibilità di verificare l'esattezza delle aliquote applicate dal lavoratore nei propri conteggi derivante dalla mancata indicazione della categoria di appartenenza del lavoratore stesso).
Cass. civ. n. 310/1998
Nel rito del lavoro, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello della ricerca della verità materiale mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia d'ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. Il mancato esercizio di tale potere-dovere non è direttamente denunziabile in sede di legittimità anche in assenza di espressa motivazione sul punto, ma può tradursi in un vizio di illogicità della decisione, in particolare quando questa si fondi su di un elemento probatorio offerto da una delle parti ma contrastato dall'altra e per sé non dotato di sicura affidabilità, senza la necessaria verifica e senza che dal contesto del provvedimento possano desumersi le ragioni che hanno indotto ad ometterla.
Cass. civ. n. 7881/1997
Nel rito del lavoro, la mancanza di documenti o la loro idoneità a rappresentare i fatti allegati può indurre il giudice ad ammettere d'ufficio in qualsiasi momento ogni altro mezzo di prova ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ma tale ammissione costituisce oggetto di una facoltà discrezionale, incensurabile in sede di legittimità, che deve essere espressamente motivata solo se la parte la solleciti specificamente.
Cass. civ. n. 262/1997
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, primo comma, c.p.c.; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all'art. 420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dal quinto comma della norma da ultimo citata, col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine espressamente dichiarato perentorio dal medesimo comma. Il giudice d'appello, cui venga denunciata l'illegittima sanzione di decadenza dall'istanza di prova testimoniale, pronunciata in violazione dell'esposto principio, ove riscontri l'effettiva sussistenza del vizio, deve, coerentemente con l'effetto devolutivo del gravame e con la regola della conversione dell'invalidazione nell'impugnazione, trattenere la causa e provvedere sulla detta istanza, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario requisito, la prova stessa e disponendone l'assunzione conformemente al disposto dell'art. 437, primo e secondo comma, c.p.c. Né la mancanza, per il giudizio di appello, di disposizioni analoghe a quelle dell'art. 420, sesto comma, esclude il carattere perentorio del termine fissato, ex art. 421, primo comma, c.p.c., alla parte che non abbia già provveduto a completare la propria istanza istruttoria nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto introduttivo di quello di gravame.
Cass. civ. n. 9192/1993
L'art. 421 c.p.c., il quale, per le cause soggette al rito del lavoro, stabilisce che il giudice indica alla parte l'eventuale irregolarità di atti e documenti suscettibile di essere sanata, assegnando un termine per provvedervi, non trova applicazione quando detta irregolarità sia stata già espressamente eccepita dall'avversario, in tempo utile e che l'interessato possa porvi rimedio, dato che, in tale ipotesi, la relativa questione resta acquisita al dibattito e rimane di conseguenza superata la necessità od opportunità di quell'invito d'ufficio.
Cass. civ. n. 2166/1988
Il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro, in mancanza di specifica deroga e non ostando ragioni d'incompatibilità con le peculiarità strutturali di detto rito. Nelle cause di lavoro, pertanto, la nullità radicale od inesistenza giuridica della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie, per consegna in unica copia al procuratore costituito di più parti), ovvero l'omissione della notificazione medesima, al pari della nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione, integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto ex nunc, salvi restando i diritti quesiti, con l'ulteriore conseguenza che, se i vizi stessi siano inerenti all'appello, e vengano denunciati dall'appellato in sede di costituzione, tale costituzione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della pregressa scadenza del termine d'impugnazione.