Cass. civ. n. 880 del 13 febbraio 1989

Testo massima n. 1


L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario — destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell'ipotesi di estinzione del processo — che è privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apporti altri rimedi.

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