Cass. civ. n. 3082 del 15 marzo 1993

Testo massima n. 1


La norma di cui al secondo comma dell'art. 631 c.c. che, in esplicita deroga al principio generale dettato dal primo comma dello stesso articolo, prevede la validità della disposizione testamentaria a titolo particolare con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione, è una norma di stretta interpretazione, non applicabile al di là delle ipotesi in essa specificamente contemplate, tal che non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il testatore abbia attribuito all'esecutore testamentario la facoltà di procedere a suo libito ad imprecisati e generici cambiamenti delle disposizioni testamentarie già indicate.

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