Art. 631 – Codice civile – Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario [632, 664 c.c.], ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare [588 c.c.] in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo [1473 c.c.] tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti [600 c.c.] determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato [699 c.c.].

Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.], dopo avere assunto le opportune informazioni [751 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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