Cass. civ. n. 5603 del 6 novembre 1984
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Avverso l'ordinanza, con la quale il giudice d'appello, nel rito del lavoro, sospende in tutto od in parte la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (art. 431, terzo e quarto comma c.p.c.), non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento cautelare, destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude, come tale privo di contenuto decisorio.