Cass. civ. n. 2260 del 19 marzo 1990

Testo massima n. 1


Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del relativo atto è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

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