Cass. pen. n. 32280 del 16 maggio 2024
Testo massima n. 1
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di omesso versamento dell'Iva - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Criterio di individuazione della competenza per territorio - Luogo di consumazione del reato - Individuazione - Sede effettiva dell’azienda - Esclusione - Luogo di adempimento dell’obbligazione tributaria - Conseguenze.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo "locus commissi delicti", non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che esigenze di certezza del diritto postulano la svalutazione del criterio della sede effettiva, il cui accertamento, in quanto ancorato al dato fattuale dell'effettività di tale sede, determina un inutile aggravio per l'azione amministrativa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 49 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9