Cass. pen. n. 32282 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Adempimento integrale del debito tributario conseguente a procedura conciliativa - Mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.


In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'intervenuto integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa con l'Amministrazione finanziaria esclude il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio, in ragione dell'intervenuta transazione fiscale, vale anche se la quantificazione dell'imposta evasa operata in sede amministrativa diverge rispetto a quella acquisita in sede penale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36464 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

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