Cass. pen. n. 32282 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Adempimento integrale del debito tributario conseguente a procedura conciliativa - Mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'intervenuto integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa con l'Amministrazione finanziaria esclude il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio, in ragione dell'intervenuta transazione fiscale, vale anche se la quantificazione dell'imposta evasa operata in sede amministrativa diverge rispetto a quella acquisita in sede penale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.