Cass. civ. n. 6346 del 5 maggio 2001
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, ove il ricorso in appello sia notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del gravame, in forma incompleta e, costituitosi l'appellato al solo fine di eccepire la nullità del ricorso, il giudice abbia assegnato un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica, ex art. 291 c.p.c., l'inosservanza di tale termine comporta la cancellazione della causa dal ruolo (con la conseguente estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), senza necessità di una specifica eccezione della controparte.
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