Cass. civ. n. 271 del 12 gennaio 1993

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la nullità radicale od inesistenza giuridica della notificazione dell'atto d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, a causa della consegna di una sola copia al procuratore costituito per più parti, integra un vizio sanabile mediante la costituzione degli appellati o la rinnovazione della notifica disposta dal giudice, ma con efficacia soltanto ex nunc; con la conseguenza che, nonostante la tempestività del deposito del ricorso in appello, la costituzione degli appellati intervenuta dopo la scadenza del termine d'impugnazione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza appellata e che il giudice di secondo grado deve in tal caso definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla (inutile) rinnovazione dell'atto.

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