Cass. civ. n. 1729 del 18 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro il termine assegnato dal giudice all'appellante ex art. 435 c.p.c. in relazione all'art. 421 ed all'art. 291 primo comma c.p.c., per il rinnovo della notificazione del ricorso in appello che si presenti inesistente o viziata, ha carattere perentorio, con la conseguenza che l'omesso rinnovo della notificazione comporta in caso di mancata costituzione dell'appellato l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi