Cass. civ. n. 3345 del 4 giugno 1985

Testo massima n. 1


In relazione al termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, a norma dell'art. 436 c.p.c., l'appellato deve costituirsi e notificare l'eventuale appello incidentale alla controparte, il giorno dell'udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev'essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale (costituito dal decimo giorno), in base al principio generale (artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.) secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur.

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