Cass. civ. n. 5150 del 23 maggio 1998
Testo massima n. 1
Ai fini della tempestività dell'appello incidentale è necessario che il deposito della memoria contenente detto gravame sia eseguito almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione essendo sanzionata con la decadenza l'inosservanza di tale termine, senza che rilevi in contrario l'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera del destinatario dell'impugnazione; la suesposta interpretazione dell'art. 436 c.c. non è sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la perentorietà del termine non determina alcuna compressione del diritto di difesa dell'appellante incidentale, trovando una sua giustificazione nella necessità di salvaguardia dei diritti di difesa dell'appellante principale.