Cass. civ. n. 3075 del 15 marzo 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della tempestività della proposizione dell'appello incidentale, è necessario, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., che sia il deposito della memoria contenente detto gravame sia la sua notifica siano eseguiti entro il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, non rilevando (ove sia rispettato tale termine) che il deposito segua o preceda la notifica e che la memoria (tempestiva) depositata non contenga la relata della notifica, purché la prova della tempestività della medesima sia fornita prima della discussione.