14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10686 del 14 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro — che si applica anche alle controversie in materia di locazione urbana, ai sensi degli artt. 30, 45 e ss. L. 27 luglio 1978, n. 392 — l’introduzione del giudizio di appello con citazione, quando questa è stata depositata nei termini indicati dagli artt. 434 comma 2 e 327 comma 1 c.p.c., determina soltanto la necessità processuale del mutamento del rito, ai sensi dell’art. 439 c.p.c. [ nelle cause di lavoro ] o dell’art. 52 L. n. 392/1978 [ nelle cause di locazione ], o, in mancanza, una mera irregolarità processuale attinente ad una questione di rito, che non può essere autonomamente dedotta come motivo di gravame e che assume rilievo, ai fini dell’impugnazione solamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale che abbia inciso sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa.
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