Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4567 del 11 maggio 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4567 del 11 maggio 1994

Testo massima n. 1

Il termine fissato per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice ordinario al quale la causa sia stata rimessa in sede di appello dal giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 439-427 c.p.c., decorre dalla comunicazione della sentenza di incompetenza e non dalla data in cui questa è passata in giudicato.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze