Cass. civ. n. 4567 del 11 maggio 1994

Testo massima n. 1


Il termine fissato per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice ordinario al quale la causa sia stata rimessa in sede di appello dal giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 439-427 c.p.c., decorre dalla comunicazione della sentenza di incompetenza e non dalla data in cui questa è passata in giudicato.

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