Cass. pen. n. 32349 del 04 maggio 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Rideterminazione della pena in sede esecutiva - Termine di proposizione della domanda - Decorrenza dalla definitività del provvedimento che ridetermina la pena - Ragioni.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante. (In motivazione, la Corte precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.