Cass. civ. n. 32353 del 21 novembre 2023
Testo massima n. 1
SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Impresa del de cuius - Continuazione da parte degli eredi - Società di fatto o irregolare - Configurabilità - Limite temporale - Debiti sociali - Evocazione in giudizio dell’erede - Difetto di legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2304
Cod. Civ. art. 754
Cod. Civ. art. 1100
Cod. Civ. art. 2248
Cod. Civ. art. 2268
Cod. Civ. art. 2565
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.