Cass. civ. n. 5971 del 15 giugno 1998
Testo massima n. 1
L'art. 442 c.p.c. sottopone al rito del lavoro ed alla relativa competenza per materia le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni e ad ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatoria ed inoltre tutte quelle controversie che hanno per oggetto quelle forme di previdenza e di assistenza che trovano origine dai contratti e accordi collettivi. Esulano invece dall'ambito di applicazione di suddetto articolo e sono assoggettate alle regole ordinarie del processo le controversie relative a forme di assicurazione privata liberamente assunte a favore di determinate categorie di lavoratori in relazione alle quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni, essendo queste subordinate al regolare versamento dei contributi da parte degli obbligati. Deriva da quanto precede che deve essere sottoposta alla cognizione del giudice naturale, secondo le normali regole della competenza per valore, la controversia tra il Fondo sociale di mutua assistenza e previdenza dei piloti dei porti italiani e l'iscritto a detto Fondo, non avendo tale controversia natura previdenziale.
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