Cass. civ. n. 13060 del 5 giugno 2007

Testo massima n. 1


La domanda proposta dall'Inpdap di rimborso degli interessi legali versati ad ex dipendenti per il ritardo nella corresponsione della indennità di fine rapporto, ha causa petendi nel rapporto contributivo fra il medesimo ente previdenziale e l'Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza in ordine alla controversia relativa al rimborso dei predetti interessi legali per il menzionato ritardo, i quali, essendo previsti dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 79 del 1997 convertito nella legge n. 147 del 1997, non sono qualificabili come interessi moratori, ma hanno la stessa natura previdenziale del credito principale, sicché la controversia appartiene alla competenza del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 ss. c.p.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE