Cass. pen. n. 32394 del 11 aprile 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Reclamo ex art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 - Inerenza ad un diritto soggettivo - Poteri conformativi riconosciuti all'amministrazione penitenziaria - Rilevanza - Esclusione - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Oggetto.


In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28258 del 2021

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

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