Cass. civ. n. 32466 del 22 novembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Contributo al mantenimento del figlio minore - Redditi dei genitori - Proporzionalità - Prova della riduzione del reddito dell'obbligato e della nascita di un nuovo figlio - Conseguenze.


In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4145 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 337 ter
Cod. Civ. art. 315 bis
Cod. Civ. art. 316 bis

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