Cass. pen. n. 32469 del 01 giugno 2023

Testo massima n. 1


EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Confisca - Mutamento di giurisprudenza nazionale e sovranazionale - Revoca della confisca a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 10458 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 30

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