Cass. civ. n. 550 del 21 gennaio 1987
Testo massima n. 1
La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dall'Inail (ex art. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, è disciplinata — non già dal primo comma dell'art. 444 c.p.c. (che prevede la competenza del giudice che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore) — ma dal terzo comma della norma cit. (che contempla invece la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale), atteso che tale ultimo criterio è dettato per tutte le controversie che attengono all'adempimento (ovvero alle sanzioni per l'inadempimento) di qualsiasi obbligo del datore di lavoro nei confronti di enti previdenziali, e non già soltanto per le controversie che riguardino gli obblighi contributivi.