Cass. civ. n. 3251 del 05 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Nozione di strada - Criterio determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza - Fondamento.


La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 14367 del 2018

Normativa correlata

Cod. Strada art. 21 com. 1

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