Cass. civ. n. 7537 del 27 marzo 2009
Testo massima n. 1
Gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale esso è pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti. (Nella specie, rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto che la sospensione dell'esecuzione del rilascio di un fondo agrario, iniziata in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, non poteva estendere i suoi effetti alla successiva esecuzione intrapresa sulla scorta della sentenza esecutiva di appello).
Testo massima n. 2
La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non l'operato del giudice, con la conseguenza che, in tali casi, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla stessa sentenza di secondo grado.
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