Cass. civ. n. 32557 del 23 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Dirigenti medici - Riduzione fondi contrattuali - Art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010 - Mancata applicazione - Rideterminazione ex post dei fondi - Modalità - Ricadute sui trattamenti accessori individuali.


In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, l'operazione rideterminativa ex post va compiuta nel modo che segue: 1) innanzitutto, va effettuato il ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010; 2) successivamente, l'importo così ricalcolato va riproporzionato in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati dal servizio; 3) infine, occorre procedere alla suddivisione dell'ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti accessori, come cristallizzato e riproporzionato, per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione; ne consegue che, qualora le somme percepite dai dirigenti siano superiori a quanto ad essi spettante in virtù del ricalcolo così effettuato, occorrerà detrarre dal percepito il minor importo spettante, così individuando, per ciascun dirigente medico, gli importi da restituire.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22934 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.
Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55 com. 6
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE