Cass. pen. n. 32581 del 20 aprile 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Ragioni.


In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'art. 3 Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, deve essere computato anche lo spazio occupato dai letti singoli, sebbene in uso ad altri detenuti, trattandosi di arredi che non occupano in senso verticale tutta la parete adiacente e producono il medesimo ingombro dei letti a castello, consentendo, almeno in parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 12774 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 27
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

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