Cass. civ. n. 6448 del 23 aprile 2003
Testo massima n. 1
In tema dì riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento.
Testo massima n. 2
Quando è proposta un'opposizione esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o del processo esecutivo (art. 618 c.p.c.), con ordinanza impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.