Art. 615 – Codice di procedura civile – Forma dell’opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186]. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34501/2024
Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 24552/2024
Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).
Cass. civ. n. 24471/2024
Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 18635/2024
Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).
Cass. civ. n. 18367/2024
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.
Cass. civ. n. 18152/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).
Cass. civ. n. 13304/2024
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 6895/2024
Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Cass. civ. n. 6892/2024
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 6844/2024
L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 3870/2024
In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.
Cass. civ. n. 3793/2024
Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).
Cass. civ. n. 2973/2024
In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.
Cass. civ. n. 2905/2024
Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso, consentendolo esclusivamente ai soggetti abilitati per determinate finalità ovvero per il raggiungimento degli scopi aziendali.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza il sistema Galileo, benché utilizzabile anche per effettuare ricerche su fonti aperte, in quanto riservato agli appartenenti all'AISI per lo svolgimento delle finalità proprie dell'Agenzia).
Cass. civ. n. 36593/2023
L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).
Cass. civ. n. 35101/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Cass. civ. n. 35002/2023
Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.
Cass. civ. n. 34220/2023
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Cass. civ. n. 31774/2023
In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.
Cass. civ. n. 31549/2023
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..
Cass. civ. n. 31265/2023
In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).
Cass. civ. n. 31130/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 31077/2023
In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non è appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al più, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).
Cass. civ. n. 30550/2023
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 30119/2023
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Cass. civ. n. 29738/2023
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 26764/2023
Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
Cass. civ. n. 26562/2023
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Cass. civ. n. 25264/2023
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Cass. civ. n. 23894/2023
La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ. n. 22715/2023
I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.
Cass. civ. n. 22714/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 22199/2023
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. civ. n. 17619/2023
Avverso il titolo giudiziale formatosi "inter alios" il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deduca l'avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo, ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive), analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si sia formato, la quale ha contribuito a dar causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato.
Cass. civ. n. 16584/2023
A fronte della pretesa di pagamento dell'IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.
Cass. civ. n. 15822/2023
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 14234/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Cass. civ. n. 14082/2023
In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).
Cass. civ. n. 13365/2023
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Cass. civ. n. 12466/2023
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 10715/2023
L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 8394/2023
In materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda con cui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.
Cass. civ. n. 8220/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).
Cass. civ. n. 8198/2023
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
Cass. civ. n. 6456/2023
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
Cass. civ. n. 6342/2023
L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").
Cass. civ. n. 5043/2023
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 1942/2023
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Cass. civ. n. 1161/2023
Integra il delitto di accesso abusivo al sistema informatico, aggravato ai sensi del comma terzo dell'art. 615-ter cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che, senza violare le disposizioni regolamentari e organizzative del proprio ufficio, acceda alla banca dati del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) al fine di fornire a terzi informazioni acquisibili solo previo pagamento di un corrispettivo. (In motivazione la Corte ha evidenziato che nella locuzione normativa di "sistema di interesse pubblico", non rientrano soltanto le "infrastrutture critiche dello Stato", ma anche quelle attività che, pur non riguardando dati di carattere riservato, sono funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica).
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 20331/2021
L'ammissione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli, è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relative ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2015).
Cass. civ. n. 29327/2019
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare).
Cass. civ. n. 26285/2019
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 21240/2019
In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 19889/2019
Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 13111/2019
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).
Cass. civ. n. 28583/2018
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 25170/2018
L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
Cass. civ. n. 21568/2017
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire "in executivis" nelle forme di cui agli artt. 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.
Cass. civ. n. 20924/2017
La conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell’istanza sospensiva proposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, permanendo l’interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 20868/2017
In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 13381/2017
In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erronea la valutazione effettuata dal giudice di merito, che aveva ritenuto essere stata proposta una opposizione agli atti esecutivi, perché era stato impugnato l'avviso di espropriazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, vertendosi, invece, in materia di opposizione all'esecuzione, essendo la domanda rivolta a conseguire la dichiarazione di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in conseguenza dell'estinzione del credito per effetto della pronuncia del provvedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 l. fall.).
Cass. civ. n. 16649/2016
In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto.
Cass. civ. n. 16281/2016
Avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorché essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un'azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva.
Cass. civ. n. 14449/2016
In tema di procedimento esecutivo, la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'art. 51 l. fall., attiene al diritto di procedere all'esecuzione forzata (individuale) e non semplicemente alla regolarità di uno o più atti della procedura ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva, sicché va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non è assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 12888/2016
Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, si sia formato, quale esito del giudizio di primo grado, il giudicato sull'opposizione e il processo sia proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 12415/2016
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo).
Cass. civ. n. 12150/2016
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla "ratio" della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.
Cass. civ. n. 3277/2015
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.
Cass. civ. n. 24550/2014
Nell'espropriazione forzata immobiliare, il terzo offerente non aggiudicatario è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in quanto interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, sì da non restare pregiudicato da atti che assume non conformi alla legge.
Cass. civ. n. 23158/2014
In sede di opposizione all'esecuzione, come l'opponente può contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata adducendo una ragione di impignorabilità del bene staggito (nella specie, il suo conferimento ad un fondo patrimoniale) sorta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale od al conseguimento della sua definitività, così, simmetricamente, non è precluso al creditore procedente di replicare che la pignorabilità del bene deriva dall'applicazione dell'art. 192 cod. pen., qualora il fondo sia stato costituito dall'autore del reato dopo la commissione dello stesso, attesa l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra azioni revocatorie, tanto più di quella penale, rispetto all'opposizione all'esecuzione che si fondi sull'impignorabilità di beni che siano oggetto di queste. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. ha dichiarato l'inammissibilità della stessa, senza esaminarla nel merito, in ragione del mancato esperimento, in separata sede, delle contestazioni sull'inopponibilità del fondo patrimoniale derivanti dalla prospettazione della sua inefficacia ai sensi dell'art. 192 cod. pen.).
Cass. civ. n. 22484/2014
L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 10326/2014
In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.
Cass. civ. n. 1984/2014
Qualora il soggetto nei cui confronti sia minacciata o esercitata la pretesa esecutiva, in forza di un titolo giudiziale privo di definitività in quanto ancora "sub iudice" nel processo di cognizione, ponga in dubbio la ricorrenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, la relativa contestazione - inerendo l'esistenza del diritto ad agire "in executivis" - può assumere legittimamente la forma dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancorché il giudizio cognitivo nel quale detto titolo sia ancora in discussione contempli strumenti (artt. 283, 373, 649 cod. proc. civ. ed altri consimili) per sollecitare la sospensione dell'esecutività del titolo stesso. (Nella specie, la S.C., annullando la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la simultanea presenza nel provvedimento monitorio - invocato come titolo esecutivo giudiziale, sebbene non ancora definitivo poiché oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - dell'ingiunzione di "pagare senza dilazione" e dell'avvertimento del diritto del debitore "di proporre opposizione", in mancanza della quale il decreto "diverrà esecutivo", avrebbe dovuto portare il giudice di merito a disconoscere al provvedimento monitorio efficacia esecutiva, in base al rilievo che nella disciplina del decreto ingiuntivo la regola è nel senso che la sua emissione avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi contrarie tutte tipizzate e operando, dunque, in via di eccezione).
Cass. civ. n. 1465/2014
Ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause di opposizione all'esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione, senza che assuma rilievo che l'opponente formuli una contestuale domanda di accertamento dell'usucapione del bene esecutato, trattandosi di domanda funzionalmente collegata all'esecuzione, e quindi rientrante tra i procedimenti per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.
Cass. civ. n. 1123/2014
In sede di opposizione all'esecuzione nel caso in cui l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto solo l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o davanti al giudice di rinvio.
Cass. civ. n. 25638/2013
La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Cass. civ. n. 19488/2013
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto.
Cass. civ. n. 13811/2013
Nel giudizio di opposizione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuare l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estenzione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici.
Cass. civ. n. 8936/2013
Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 6102/2013
In tema di esecuzione forzata, la contestazione dell'intimato concernente le spese indicate in precetto (asseritamente non dovute perché non conformi alle tariffe professionali in vigore), investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 20989/2012
Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, applicando l'art. 616 c.p.c., nella formulazione risultante dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, aveva sancito d'ufficio, l'inammissibilità del gravame avverso la decisione di primo grado resa in una controversia ex art. 615 c.p.c.).
Cass. civ. n. 11169/2012
Ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invalidità e sia iniziata sulla base di tale sentenza l'esecuzione, è ammissibile l'opposizione all'esecuzione che faccia valere la mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio, essendo questo un fatto modificativo successivo alla pronuncia che incide su uno degli elementi costitutivi della prestazione e rilevando il giudicato solo a situazione normativa e fattuale immutata.
Cass. civ. n. 29748/2011
In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti c.p.c., nel giudizio di opposizione avente ad oggetto la determinazione dell'entità complessiva del credito, nonché dell'eventuale minor parte di esso, di cui debba rispondere lo stesso terzo, quand'anche proposto come opposizione agli atti esecutivi relativi a tale determinazione, è litisconsorte necessario anche il debitore originario o diretto, in quanto soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Ne consegue che la sentenza resa in un'esecuzione promossa sui beni del terzo, a conclusione di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente la suddetta determinazione, senza che sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto, è "inutiliter data", e la conseguente nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 23471/2011
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento camerale di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista, senza possibilità di introdurre censure riguardanti l'interpretazione di norme di legge (come quelle di cui agli artt. 6 e 9 legge n. 898 del 1970), la cui applicazione è coperta dalla definitività del provvedimento posto a fondamento dell'azione esecutiva.
Cass. civ. n. 22310/2011
La diversità tra l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., se l'intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l' "an exequendum", ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, c.p.c.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio ivi indicato.
Cass. civ. n. 21293/2011
Mentre con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 18110/2011
Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale duplice indicazione non fosse stata operata, non potendosi pertanto provvedere sull'eccezione di non integrità del contraddittorio, attesa soprattutto la necessità di verificare che la lamentata pretermissione si fosse verificata con riferimento a creditori che avevano assunto la qualità di intervenuti prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione).
Cass. civ. n. 17795/2011
La solidarietà passiva dei confideiussori non determina, nell'opposizione a precetto intimato contro uno di essi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio d'appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale.
Cass. civ. n. 16610/2011
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione.
Cass. civ. n. 9698/2011
In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al "quantum" ed in "parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione.
Cass. civ. n. 3688/2011
Il giudizio di opposizione all'esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell'opposizione.
Cass. civ. n. 3056/2011
L'impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all'esecuzione, è valida quando quest'ultimo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l'estromissione prevista dall'art. 111 terzo comma cod.proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente.
Cass. civ. n. 1328/2011
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione).
Cass. civ. n. 1152/2011
A norma dell'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice, mentre l'eventuale concessione di un ulteriore termine per tale notifica o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono ammissibili solo a condizione che, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, venga rispettato il termine perentorio a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 760/2011
L'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, anche quando non derivi da una pronuncia passata in giudicato ma consista nella statuizione sulle spese di lite contenuta in un provvedimento cautelare (nella specie di rigetto), trattandosi comunque di un titolo di formazione giudiziale contenuto in un provvedimento emesso in un procedimento contenzioso.
Cass. civ. n. 517/2011
La vendita forzata trasferisce all'acquirente, ai sensi dell'art. 2919 c.c., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l'espropriazione, mentre la tutela dei diritti che i terzi vantino sul medesimo bene (nella specie, sulla quota di un immobile già oggetto di comunione legale tra il debitore esecutato ed il terzo estraneo alla procedura) si realizza nel caso, come nella specie, di terzo altresì nel possesso del bene ancora non consegnato anche mediante l'opposizione all'esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c., per far accertare in tale giudizio che il bene stesso non apparteneva (o non del tutto) al soggetto che ha subito l'espropriazione ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o "pro quota" all'opponente, conseguendone, in caso di esito positivo, il difetto, in capo all'aggiudicatario del bene, del potere di procedere all'esecuzione.
Cass. civ. n. 13928/2010
Anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) è sottratto all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un'attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento.
Cass. civ. n. 9998/2010
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche a seguito della novella recata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, la sospensione anzidetta continua a non trovare applicazione (art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) a tutte le opposizioni in materia esecutiva, alla stregua della interpretazione dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato dal predetto art. 3), al quale deve attribuirsi portata omnicomprensiva là dove dispone che detta sospensione non riguarda i "procedimenti di opposizione all'esecuzione", tra i quali resta incluso, pertanto, anche quello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la cui tipicità era apprezzabile anche nel regime previgente ed è stata soltanto ribadita dalla novella anzidetta.
Cass. civ. n. 23667/2009
L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall'art. art. 29 della L. n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992, alle Commissioni tributarie. Sono, quindi, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e ss. c.p.c. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
Cass. civ. n. 16369/2009
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo efficacia di giudicato, stante la mancanza di contenuto decisorio, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 c.p.c. Ne consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel procedimento di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilità di un'autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio.
Cass. civ. n. 10296/2009
Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire "in executivis", l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 9784/2009
Il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a precetto fondato su titoli - un decreto ex art. 342 ter c.c. e un'ordinanza ex art. 708, terzo comma, c.p.c. - emessi in un giudizio, non ancora definito, di separazione tra coniugi, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace e cassato la sentenza con cui il primo giudice aveva erroneamente negato la sua competenza applicando il criterio di determinazione del valore previsto dall'art. 13, primo comma, c.p.c., con riferimento all'importo dell'assegno mensile considerato per due anni).
Cass. civ. n. 7360/2009
L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 5396/2009
Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione,.
Cass. civ. n. 475/2009
L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. l'impugnazione del precetto fondato su un lodo arbitrale, il termine per appellare la relativa sentenza non è soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Cass. civ. n. 24752/2008
Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante).
Cass. civ. n. 23847/2008
L'omesso rilievo, nella sentenza che decide sull'opposizione esecutiva, dell'erronea qualificazione, da parte del ricorrente, dell'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione (nella specie per avere il ricorrente contestato il diritto del creditore procedente ad introdurre nei suoi confronti un secondo procedimento esecutivo quale esatto duplicato di altro precedentemente introdotto), integra un vizio di violazione di norme sul procedimento, decisivo soltanto nei limiti in cui comporti concrete conseguenze sul contenuto della decisione, per aver impedito l'esame nel merito della domanda, ma non quando il merito sia stato esaminato e la relativa decisione sia conforme a diritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'omissione, per avere la sentenza affrontato e risolto con logica ed adeguata motivazione il merito dell'opposizione, evidenziando la sostanziale legittimità di più pignoramenti gravanti sugli stessi beni).
Cass. civ. n. 22402/2008
Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello.
Cass. civ. n. 10676/2008
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata in executivis dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata.
Cass. civ. n. 13069/2007
La denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 9912/2007
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito.
Cass. civ. n. 8061/2007
Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento (fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).
Cass. civ. n. 6940/2007
Nelle cause e nei procedimenti indicati dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell'attribuzione delle spese al procuratore anticipatario.
Cass. civ. n. 977/2007
La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione del titolare di una ditta individuale, ritenuto quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un preavviso di rilascio intentato dalla stessa ditta, dovendo, in contrario, rilevarsi che la decisione del primo giudice era, in effetti, da ritenersi emessa nei confronti del suo titolare).
Cass. civ. n. 20634/2006
La sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell'opposizione al precetto, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell'opposizione perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva. Ne consegue che l'eventuale sopravvenienza delle condizioni dell'azione esecutiva non può configurarsi come un fatto principale e, quindi, come un'eccezione, rispetto ai fatti costituivi della domanda proposta con l'opposizione.
Cass. civ. n. 8928/2006
Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Qualora, a seguito della parziale riduzione della condanna emessa in primo grado, come effetto del giudicato emerga quale fatto impeditivo il diritto alla restituzione di una parte di quanto pagato in esecuzione della prima pronunzia, la rilevanza di esso in sede di opposizione all'esecuzione non è esclusa, ancorché tale fatto non sia stato fatto valere mediante una domanda tesa alla ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto. (Nella specie l'opponente era stato condannato da un lodo arbitrale al pagamento di una somma e aveva effettuato il pagamento di oltre settecento milioni di lire al fine di ottenere la sospensione della esecutività del lodo; in sede di appello, a seguito della declaratoria di nullità parziale del lodo, la somma dovuta era stata ridotta a poco più di cinquecento milioni di lire; la S.C., nel confermare la sentenza del giudice di merito che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dal debitore, ha precisato che la ripetibilità della somma versata in eccedenza poteva essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione del titolo sostitutivo del lodo).
Cass. civ. n. 5684/2006
Nelle controversie relative ad opposizione all'esecuzione non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all'esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all'art. 370 c.p.c., senza che si applichi la sospensione indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Cass. civ. n. 4507/2006
In tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione. Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell'opposizione all'esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi. (Fattispecie relativa a opposizione agli atti esecutivi proposta da P.A. — Università — sottoposta a esecuzione in relazione a debito condominiale, senza aver ricevuto preventiva notifica del titolo esecutivo, avendo il creditore notificato il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo al solo condominio debitore).
Cass. civ. n. 1331/2006
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica ai giudizi in materia di opposizione all'esecuzione forzata, nozione da intendere nel senso più ampio, come categoria nella quale sono ricomprese anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata.
Cass. civ. n. 21841/2005
L'opposizione avverso la cartella esattoriale rivolta alla riscossione delle spese di custodia liquidate dal giudice dell'esecuzione penale in favore del custode di un autoveicolo sequestrato e successivamente confiscato dal giudice penale deve essere proposta nelle forme degli artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al giudice competente, che, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, è il tribunale in composizione monocratica e non il giudice di pace.
Cass. civ. n. 18356/2005
Con riferimento al gravame esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che, nel caso di opposizione di terzo all'esecuzione, ai fini dell'impugnazione non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
Cass. civ. n. 18355/2005
Proposta opposizione avverso il precetto intimato sulla base di sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale sprovvista di clausola di provvisoria esecuzione, è irrilevante la sopravvenuta esecutività, nel corso del giudizio di opposizione, della sentenza penale, atteso che non viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione, che è dotato di autonoma rilevanza ed implica l'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo all'atto dell'intimazione del precetto.
Cass. civ. n. 15036/2005
Il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento.
Cass. civ. n. 14582/2005
In tema di opposizione all'esecuzione, ravvisabile anche nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate dall'opponente, pur concernendo il quomodo dell'azione esecutiva, investano l'an della stessa, nel senso che il debitore abbia fatto valere l'impossibilità giuridica o di fatto di procedere ad esecuzione forzata secondo le modalità concretamente prospettate, non è ammissibile una tesi difensiva dell'opponente fondata su un diritto non ancora costituito. (Nella specie, il proprietario di un edificio si era opposto all'esecuzione della sentenza di condanna alla rimozione di una condotta fognaria da lui costruita su un fondo confinante, facendo valere l'interclusione del proprio fondo, e quindi la possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva: la S.C., in applicazione del predetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva dichiarata inammissibile in quanto tardiva, e, pronunciando nel merito, l'ha rigettata, rilevando che l'opponente non aveva chiesto la costituzione coattiva della servitù).
Cass. civ. n. 14106/2005
Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, sicché egli è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possano comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo. Ne deriva che nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio ritenersi parte necessaria, perché per assumere tale qualità deve avere interesse all'accertamento della estinzione del suo debito — come nel caso in cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia respinto l'istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l'inoppugnabilità di detta ordinanza — per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode, ancorché interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell'ordinanza di assegnazione, se non ne è stata sospesa l'efficacia a seguito dell'opposizione).
Cass. civ. n. 2279/2005
Il terzo detentore di bene immobile per un titolo derivato da colui nei cui confronti il proprietario ha ottenuto, per occupazione abusiva, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove sostenga di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo, come tale non pregiudicato da detta sentenza.
Cass. civ. n. 841/2005
La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio di essa (art. 615, primo comma, c.p.c.), preannunciata in base a titolo giudiziale su una controversia concernente un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., spetta esclusivamente al giudice nella cui circoscrizione si trova, o si trovava al momento della cessazione del rapporto, il domicilio del lavoratore, come stabilito dal quarto comma dell'art. 413 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, ispirato ad esigenze di tutela del medesimo). Infatti, nel caso di rapporto di lavoro già cessato al momento dell'instaurazione dell'opposizione, deve escludersi il domicilio del lavoratore a tale tempo, altrimenti sarebbe consentito a costui - in contrasto con l'art. 25, primo comma, Costituzione - di scegliersi il giudice competente, trasferendo preventivamente il proprio domicilio.
Cass. civ. n. 22430/2004
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che entrambe — determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione che, a fronte di una esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo e della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con pronuncia di cessazione della materia del contendere, aveva dato atto del venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale si era intrapresa l'esecuzione).
Cass. civ. n. 14601/2004
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività di detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 11449/2003
Ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda è ammissibile, salvo poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell'esecuzione che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso.
Cass. civ. n. 9394/2003
In tema di procedimento di esecuzione, non è configurabile un tertium genus oltre ai rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo questi ultimi tipici e completi per il sistema processuale della tutela creditoria in executivis. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha rigettato la tesi del ricorrente volta ad accreditare la configurabilità di una opposizione agli atti esecutivi «atipica», ontologicamente diversa da quella ex art. 617 c.p.c. là dove svincolata dai termini di decadenza ivi previsti).
Cass. civ. n. 6448/2003
In tema dì riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento.
Cass. civ. n. 5507/2003
In caso di costituzione di ipoteca a favore di un debito altrui, se il terzo datore di ipoteca aliena i beni sui quali grava la garanzia reale, l'opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli nella qualità di terzo datore di ipoteca, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse se dal precetto non si evince l'intenzione del creditore di procedere ad esecuzione coattiva nei suoi confronti in relazione a beni diversi da quelli ipotecati, in quanto l'espropriazione non potrà che cadere sul bene ipotecato, ed a subirla non sarà il terzo datore di ipoteca, alienante, ma l'acquirente del bene ipotecato.
Cass. civ. n. 5368/2003
Il soggetto contro il quale è iniziata un'esecuzione forzata, anche se terzo pignorato, può, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.c., sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è stata iniziata o che l'hanno preceduta.
Cass. civ. n. 4379/2003
L'opposizione all'esecuzione in corso si propone (art. 615, secondo comma) con ricorso al giudice dell'esecuzione (qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo) e va, in tal caso, notificata al creditore procedente insieme con il decreto del giudice dell'esecuzione che fissi l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé (e ciò nel termine perentorio che il giudice dell'esecuzione abbia stabilito), notificazione che ben può avere, come destinatario, il difensore del creditore procedente cui questi abbia conferito procura, atteso che, in difetto di limitazioni, tale atto abilita il difensore stesso a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione. Ne consegue che, qualora il creditore procedente abbia azionato il processo esecutivo (mercé notificazione del precetto) dichiarandosi difensore di sé stesso — e stante, per l'effetto, la coincidenza tra parte e difensore — non si pone alcuna questione se il ricorso debba essere notificato alla parte personalmente, ovvero possa esserlo al suo procuratore, trattandosi, in tal caso, di notificare, puramente e semplicemente (come accaduto nella specie), il ricorso alla parte.
Cass. civ. n. 3477/2003
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (nella specie l'opponente non aveva addotto la formazione di giudicati a lui favorevoli e contrastanti con le ingiunzioni azionate nei suoi confronti, né aveva offerto in comunicazione i documenti idonei al rilievo ex officio di questi giudicati, producendo le relative sentenze dopo alcuni anni dal loro deposito).
Cass. civ. n. 571/2003
Il giudizio di opposizione all'esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche — perciò — se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l'opposizione può essere proposta senza l'osservanza della forma stabilita dall'art. 615, c.p.c. — quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull'oggetto dell'opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi — sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore procedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l'atto che lo instaura. (Nella specie, concernente un'espropriazione presso terzi, l'opposizione era stata proposta oralmente all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore procedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell'opposizione e del provvedimento con il quale l'opponente era stato invitato a formalizzare l'opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l'udienza per la trattazione).
Cass. civ. n. 13757/2002
In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice (nel caso, il giudice di pace) individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 c.p.c., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell'opposizione e non dell'esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione o di restituzione.
Cass. civ. n. 11995/2002
Nella ipotesi di opposizione alla esecuzione proposto dopo che questa sia iniziata, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, se la causa non rientra nella competenza per valore dell'ufficio giudiziario al quale appartiene, è competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l'esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo invece rimettere la cognizione del merito al giudice competente, e, ove si tratti di rapporto la cui cognizione sia riservata al giudice del lavoro, a quest'ultimo giudice.
Cass. civ. n. 11659/2002
Qualora l'opposizione all'esecuzione sia proposta nel corso dell'udienza del procedimento esecutivo, non è necessaria la notifica del decreto di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., atteso che il contraddittorio è ritualmente instaurato con la conoscenza dell'udienza di comparizione da parte del difensore del creditore procedente presente o, in sua assenza, dalla comunicazione da parte della cancelleria.
Cass. civ. n. 10569/2002
La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza in forma esecutiva priva della relazione peritale richiamata in dispositivo, quale parte integrante del provvedimento stesso per l'individuazione dell'oggetto della decisione, non dà luogo ad un vizio della notificazione, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva è sufficiente a soddisfare il disposto dell'art. 479 c.p.c.
Cass. civ. n. 9211/2001
La parte obbligata sulla base di un titolo esecutivo, può proporre opposizione all'esecuzione per chiedere che sia accertato che l'altra non ha diritto a proseguire l'esecuzione forzata per avere, in pendenza del processo esecutivo, ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta; la pronuncia può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo, se il successore è intervenuto nel processo esecutivo per farlo proseguire o nel giudizio di opposizione dichiarando di volerlo proseguire, e, comunque, non ha l'effetto di togliere al successore il diritto di tornare ad iniziare il processo esecutivo sulla base dello stesso titolo, se in seguito lo voglia. (Sulla base di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione della parte esecutante a procedere all'esecuzione forzata per la demolizione di una canna fumaria, avendo venduto l'immobile, a tutela della cui proprietà era stata ordinata la demolizione ed avendo i nuovi titolari del bene manifestato la loro intenzione che il processo non proseguisse).
Cass. civ. n. 7784/2001
In forza del principio secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere normalmente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 c.p.c.), il chiamato in garanzia, nei confronti del quale sia stata accolta la domanda di garanzia relativa a tutte le somme dovute dal convenuto garantito in relazione al titolo fatto valere, deve tenere indenne quest'ultimo anche dalle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito (e che il debitore principale è tenuto a rimborsargli), a meno che egli non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore stesso a mente dell'art. 1180 c.c. prima della notifica del precetto, ovvero non abbia tempestivamente fornito la provvista al garantito, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onere economico, sicché non può dirsi viziata da ultrapetizione la sentenza che condanni il chiamato in garanzia a rimborsare al chiamante anche le spese del precetto (peraltro solo eventuali) che questi debba rimborsare al proprio creditore, quand'anche non esplicitamente richieste.
Cass. civ. n. 7399/2001
La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato.
Cass. civ. n. 5685/2001
La contemporanea proposizione, con unico ricorso, di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non sposta la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che l'opposizione proposta davanti al giudice dell'esecuzione che sia diretta contestualmente a negare sia la regolarità formale dell'atto, sia il diritto all'esecuzione, spetta per la prima parte, integrante opposizione agli atti esecutivi, alla competenza per materia del giudice dell'esecuzione, mentre resta soggetta, per la seconda parte, costituente opposizione all'esecuzione, ai comuni criteri di competenza per valore.
Cass. civ. n. 5077/2001
La denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore (nella specie, vincolo ex legge n. 230 del 1950) si configura come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'E.R.S.A.P., rivolta a veder riconosciuta la non espropriabilità dei diritti degli assegnatari di terreni ex art. 14 legge n. 230 del 1950, in quanto opposizione tardiva agli atti esecutivi, rinviando al giudice del merito per l'applicazione del suddetto principio).
Cass. civ. n. 3400/2001
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullità dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Cass. civ. n. 15523/2000
L'opposizione al precetto fondato sulla sentenza della sezione specializzata agraria determinativa dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni relativi al fondo rustico, oggetto del contratto agrario, va proposta, ai sensi degli artt. 615, primo comma, c.p.c. e 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, davanti alle sezioni specializzate agrarie, dotate di competenza generale ed esclusiva in materia di contratti agrari (alla quale apportano limitata deroga l'eccezione espressa formulata dal secondo comma dello stesso art. 9, in tema di affrancazione delle enfiteusi rustiche, e quelle risultanti dal sistema, in ragione dell'attribuzione di assorbente competenza per materia ad altro giudice).
Cass. civ. n. 15083/2000
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. Né d'altro canto rileva che il locatore ometta di notificare al terzo detta sentenza di condanna e il precetto, conosciuti pertanto solo al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, essendo soltanto lui che può adempiere l'obbligo di restituire il bene al locatore.
Cass. civ. n. 14554/2000
Il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, è consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo.
Cass. civ. n. 9887/2000
Nell'esecuzione forzata condotta su beni già sottoposti ad ipoteca dal dante causa a garanzia del debitore originario, il terzo acquirente nei confronti del quale si svolga l'esecuzione stessa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, le ragioni che sarebbero spettate al proprio dante causa verso tutti gli altri fideiussori del debitore originario.
Cass. civ. n. 4856/2000
Il terzo acquirente di un bene pignorato è legittimato a proporre in proprio, e non in via surrogatoria rispetto all'alienante, l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 1339/2000
Il terzo pignorato è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione per far valere la dichiarata improcedibilità del processo esecutivo nei confronti del suo creditore, sopravvenuta all'ordinanza di assegnazione di tale credito.
Cass. civ. n. 1337/2000
L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 687/2000
Le opposizioni all'esecuzione che si possono svolgere nell'espropriazione presso terzi sono caratterizzate dall'oggetto, costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo o del credito e per impignorabilità dei beni. Consegue che gli unici soggetti legittimati a proporre l'opposizione sono il debitore esecutato o il creditore e non il terzo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 543 c.p.c.
Cass. civ. n. 12696/1999
In tema di opposizioni proposte in sede di esecuzione forzata, qualora il giudice di primo grado abbia (come nella specie) erroneamente qualificato la doglianza come «opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c.», si rende necessario, in sede di giudizio di legittimità — previa rilevazione di un errore che, nella sua patente contraddittorietà, si risolve in una sostanziale mancata qualificazione dell'opposizione proposta —, procedere ad autonoma qualificazione dell'opposizione stessa, tanto ai fini del merito, quanto a quelli della stessa ammissibilità dell'impugnazione, senza tener conto della terminologia adottata dalla parte, e considerato ancora che uno stesso atto di opposizione può sottendere entrambe le forme di opposizione, tanto all'esecuzione quanto agli atti esecutivi. Ne consegue che, nella parte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato su di una opposizione all'esecuzione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile (potendo quel provvedimento essere legittimamente impugnato soltanto con l'appello), mentre, con riferimento alla eventuale parte contenente una vera e propria opposizione agli atti esecutivi (legittimamente ricorribile ex art. 111 Cost.), la Corte è, preliminarmente, chiamata ad una verifica di ammissibilità, sotto il profilo della tempestività, dell'opposizione stessa attraverso un esame diretto degli atti del processo.
Cass. civ. n. 10187/1998
Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento esecutivo già iniziato, le forme previste dagli artt. 615 secondo comma e 617 secondo comma c.p.c. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti di opposizione predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 c.p.c.
Cass. civ. n. 10028/1998
In tema di esecuzione forzata, quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare. Quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunziarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dall'opposizione agli atti esecutivi, ma dall'opposizione all'esecuzione, poiché la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e il suo oggetto è una pronunzia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicché l'annullamento dell'atto cui l'opposizione è rivolta è conseguenza mediata di quell'accertamento. (La S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di dichiarare improponibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, sul presupposto che la parte istante sarebbe stata priva di un titolo che le consentisse di procedere all'esecuzione).
Cass. civ. n. 6055/1998
Nel vigore dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se l'opposizione all'esecuzione per il rilascio dell'immobile è proposta dal debitore per sostenere che l'esecuzione non può essere promossa o proseguita perché egli ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento e questa non è stata pagata e se la controversia si incentra sul punto dell'avere o no il debitore diritto a tale indennità non si è in presenza di due distinte cause — una di opposizione all'esecuzione e l'altra sulla spettanza del diritto all'indennità —, ma di una sola causa di opposizione all'esecuzione, la cui cognizione spetta non al giudice competente per valore (o materia) in relazione al diritto per cui si procede, ma al pretore quale giudice competente a conoscere della controversia sulla spettanza dell'indennità.
Cass. civ. n. 3735/1998
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29 anche l'opposizione all'esecuzione per rilascio di un fondo rustico spetta alla competenza della sezione specializzata agraria se l'opponente assume di detenerlo in qualità di componente di una famiglia coltivatrice e di non aver partecipato al giudizio di cessazione del contratto di affitto svoltosi tra il concedente e un altro componente della famiglia, perché la questione involge l'applicazione dell'art. 48 legge 3 maggio 1982, n. 203, e solo apparentemente i limiti del giudicato.
Cass. civ. n. 2638/1998
La contestazione del debitore il quale sostenga che con l'atto di precetto è stato chiesto il pagamento di interessi sulla somma capitale, non dovuti in tutto o in parte, si configura come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il cui esame nel merito non può essere dichiarato assorbito dal rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi fatta valere contestualmente dallo stesso debitore.
Cass. civ. n. 10259/1997
L'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita soltanto finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell'ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l'ordinanza di assegnazione.
Cass. civ. n. 9571/1997
Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione del relativo vincolo. Ne consegue che il terzo pignorato è parte necessaria nei processi di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità del pignoramento, e deve essere chiamato in causa dall'opponente ed in mancanza il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 7170/1997
Il terzo indicato nell'art. 543 del codice di rito non può legittimamente ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (ovvero del terzo assoggettato all'esecuzione), con la conseguenza che andrà a lui riconosciuto il diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche quello di proporre opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 4234/1997
In tema di esecuzione per rilascio, già iniziata sulla base di titolo costituito da ordinanza di reintegrazione nel possesso, l'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., mentre abilita, senz'altro, il giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione, deve, nel merito essere conosciuta dal giudice competente, anche per valore, da identificarsi in base alla dichiarazione di cui all'art. 14 c.p.c. ancorché resa solo implicitamente. Ne consegue che ove l'opponente abbia fatto istanza al pretore adito di provvedere sulla sospensione e di rimettere la causa al tribunale ratione valoris, tale seconda parte dell'istanza stessa equivale alla suddetta dichiarazione implicita di valore eccedente la competenza del giudice adito con l'opposizione ed impedisce l'operatività della presunzione (di competenza di tale giudice) di cui all'ultima parte del primo comma del citato art. 14, applicabile solo quando manchi la indicazione o dichiarazione di valore.
Cass. civ. n. 6968/1996
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione all'esecuzione mobiliare eseguita presso un terzo, ed il creditore opposto deceda e venga successivamente dichiarato fallito, cosicché il giudizio stesso venga riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la competenza a decidere di tale opposizione non spetta funzionalmente al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Nella specie, infatti, non ricorre né l'applicabilità dell'art. 51 l. fall. (in quanto oggetto dell'esecuzione non erano beni compresi nel patrimonio del fallito acquisiti al fallimento, ma beni appartenenti a terzi), né dell'art. 24 l. fall. (trattandosi di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento).
Cass. civ. n. 9219/1995
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la contestazione del diritto di promuovere l'esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal terzo assoggettato all'esecuzione, vale a dire il terzo proprietario del bene espropriando; con la conseguenza che non è legittimato attivamente all'indicata opposizione il promissario acquirente del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario.
Cass. civ. n. 6072/1995
L'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.c. è quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo, della esercitabilità dell'azione esecutiva. In essa non rientra quindi l'ipotesi in cui, senza contestare l'esistenza originaria del titolo esecutivo, si faccia valere la sua mancata produzione nel processo, poiché in siffatta ipotesi, non richiedendosi tale produzione ai fini della verifica delle condizioni dell'azione esecutiva, si introduce una contestazione non dell'azione esecutiva ma del modo attraverso il quale essa è condotta, che configura opposizione agli atti esecutivi, da promuoversi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Cass. civ. n. 3910/1995
Il proprietario acquirente di un bene sottoposto da un istituto di credito fondiario ad esecuzione forzata, fondata sul contratto di mutuo e svolta nei confronti del mutuatario, ha diritto di far valere l'estinzione del credito mediante opposizione all'esecuzione, anche quando non ha notificato all'istituto di credito la comunicazione del suo acquisto.
Cass. civ. n. 9687/1994
Per le cause di opposizione all'esecuzione promosse ad esecuzione iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione è circoscritta alla prima fase del processo, fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, mentre la fase cognitiva vera e propria è riservata al giudice competente per valore ex art. 17 c.p.c., salva la ricorrenza di un'ipotesi specifica di competenza per materia dello stesso giudice investito per l'esecuzione (ad esempio in tema di controversie di lavoro e previdenziali, agrarie, di locazione).
Cass. civ. n. 7173/1994
La competenza sulla opposizione alla esecuzione si determina anche secondo i generali criteri per materia, dovendosi escludere che l'applicabilità di questi criteri sia esclusa dal riferimento al solo criterio della competenza per valore contenuto nell'art. 616 c.p.c.
Cass. civ. n. 195/1994
L'art. 9 della L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento ovvero della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria con la conseguenza che è venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409 n. 2 c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato, senza che, quindi, possa trovare applicazione l'art. 618 bis c.p.c., tal ché la competenza per l'opposizione all'esecuzione per rilascio di fondo rustico, spetta alla sezione specializzata agraria.
Cass. civ. n. 6135/1993
In tema di opposizione all'esecuzione, quando questa non sia stata iniziata, ancorché si tratti di esecuzione per rilascio di immobile, la competenza deve essere determinata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 615, primo comma e 27 c.p.c., secondo i normali criteri della materia, del valore e del territorio. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia motivata dalla mancata corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale alla quale il conduttore ritiene di aver diritto, la competenza deve essere attribuita al pretore, unico giudice funzionalmente competente a decidere la questione della spettanza e della quantificazione della indennità suddetta, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392.
Cass. civ. n. 5146/1991
In tema di espropriazione forzata legittimati passivi e litisconsorti necessari nelle cause di opposizione all'esecuzione sono soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento ed i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo che abbiano compiuto singoli atti del procedimento, diversamente dalle cause di opposizione agli atti esecutivi in cui sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari non solo il creditore procedente, ma anche i creditori intervenuti e tutti gli altri interessati.
Cass. civ. n. 10081/1990
Quando il soggetto, nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento, deduca di non essere il soggetto destinatario dell'azione esecutiva, si è in presenza di una opposizione alla esecuzione ed il giudice è investito del potere di interpretazione del titolo in forza del quale si procede, anche se si tratti di titolo giudiziale, con la conseguenza in caso di accoglimento della opposizione che la decisione non può limitarsi all'affermazione della invalidità degli atti attraverso i quali si è avviato o si svolge il processo esecutivo, dovendo contenere la dichiarazione che il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel determinato titolo non esiste in danno del soggetto nei cui confronti l'esecuzione è stata preannunciata o esercitata.
Cass. civ. n. 9742/1990
Il giudizio di opposizione, instaurato dal debitore contro esecuzione intrapresa dal creditore e poi, a seguito del fallimento di quest'ultimo, proseguita dal curatore, non resta attratto nella competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di controversia inerente a diritto già esistente nel patrimonio del fallito.
Cass. civ. n. 9352/1990
L'opposizione all'esecuzione per il rilascio di un immobile, ancorché proposta prima dell'inizio dell'esecuzione medesima, deve essere proposta davanti al giudice del luogo dove è sito l'immobile che è indicato nel precetto.
Cass. civ. n. 5043/1990
Qualora la parte, alla quale sia stato notificato il precetto, proponga opposizione deducendo che la somma richiesta è superiore a quella effettivamente dovuta, si verte in tema di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, la quale concerne la regolarità formale del titolo e quindi non può attenere al quantum della pretesa; in tal caso, il valore della causa si determina, non in base alla somma contestata, ma, alla stregua del criterio stabilito dall'art. 17 c.p.c., con riferimento all'importo totale del credito per cui si procede, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, ancorché la contestazione riguardi interessi o voci di spesa maturati successivamente al rilascio del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 2233/1990
Con riguardo al preavviso e precetto di rilascio di immobile in locazione, intimati in base ad un verbale di conciliazione esecutivo, per il mancato pagamento di canoni già scaduti, la deduzione da parte dell'intimato della nullità del detto verbale per inosservanza della legge n. 342 del 1978, come dell'avvenuto pagamento dei canoni, dà luogo ad un'opposizione all'esecuzione, la cui competenza si determina a norma dell'art. 17 c.p.c. in base al valore del credito per cui si procede e così in base all'importo della somma che nel precetto è stata indicata come dovuta.
Cass. civ. n. 437/1987
Con riguardo all'esecuzione forzata per il rilascio di immobile in ipotesi di «generica» finita locazione, ai fini della determinazione del giudice competente per materia o valore in ordine all'opposizione al precetto con la quale si contesta il diritto del locatore a procedere all'esecuzione, la competenza va determinata non secondo la L. n. 392 del 1978, e conseguentemente non appartiene per materia al pretore, bensì secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di rito. Pertanto, ai fini suddetti, va considerato, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 c.p.c. in relazione al primo comma dell'art. 17 c.p.c., il valore dell'ammontare del fitto per un anno (o per il periodo controverso) e, nel caso di controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della L. 30 luglio 1984, n. 399, se detto valore sia o no superiore a lire cinque milioni (conseguendone, rispettivamente, la competenza del tribunale o del pretore).
Cass. civ. n. 6330/1985
Con riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all'opposizione all'esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l'unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato in base all'enunciato principio la statuizione del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittimato all'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'occupante di un immobile, cui era stato intimato il rilascio sulla base di un provvedimento di sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso e che assumeva di avere stipulato con il locatore-esecutante un autonomo contratto di locazione).
Cass. civ. n. 4840/1985
L'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi formulate nel corso del procedimento esecutivo possono essere proposte anche oralmente in udienza, non essendo richieste a pena di nullità le forme di cui agli artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c.; in tali casi la notificazione dell'atto di opposizione si considera effettuata alle controparti, rappresentate dai rispettivi procuratori, nella stessa udienza nella quale l'opposizione è proposta, per cui l'opposto, se non si costituisce nel conseguente giudizio di cognizione, deve ugualmente ritenersi che sia stato parte in esso, ancorché contumace.
Cass. civ. n. 4612/1985
Qualora l'immobile pignorato venga trasferito con atto di vendita trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, l'inefficacia relativa di tale atto, cioè la sua inopponibilità nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti (artt. 2644 e 2913 c.c.), non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, e quindi di soggetto in cui pregiudizio si svolge il processo espropriativo. In tale situazione, pur non potendo trovare applicazione diretta l'art. 111 c.p.c., dettato per il processo di cognizione, devono ritenersi operanti i principi evincibili dalla norma medesima, previo adattamento con le caratteristiche del processo esecutivo, e deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso fra le parti originarie, la possibilità di detto terzo acquirente di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e, quindi, la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell'esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., per impignorabilità del bene, nonché di proporre, in via di surrogazione al debitore esecutato, opposizione all'esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di procedere all'esecuzione medesima, ai sensi del primo comma dell'art. 615 citato.
Cass. civ. n. 134/1984
Si ha opposizione all'esecuzione unicamente ove s'impugni l'azione esecutiva per una questione di merito, ove si deduca cioè la ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo o contro il titolo esecutivo; si ha invece l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., in ogni altro caso in cui si denunzino irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, le quali, oltreché concernere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, possono riguardare anche l'invalidità del pignoramento immobiliare perché privo della sottoscrizione prescritta dall'art. 170 disp. att. c.p.c.
Cass. civ. n. 2438/1982
Se in una procedura di esecuzione mobiliare il debitore esecutato proponga opposizione deducendo, oltre che l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti, anche vizi formali del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, la domanda configura una opposizione all'esecuzione per i primi motivi ed un'opposizione agli atti esecutivi per gli altri, con la conseguenza che, se il valore della causa ecceda i limiti della sua competenza, il pretore dovrà rimettere al tribunale soltanto la cognizione della prima, e ritenere, invece, il giudizio relativo all'opposizione agli atti esecutivi, devoluto alla sua competenza esclusiva ed inderogabile.
Cass. civ. n. 5299/1980
L'opposizione al precetto cambiario è regolata dalle disposizioni del codice, salvo le modificazioni del regime processuale imposte dagli artt. 64 e 65 della legge cambiaria applicabile in quanto non sia formalmente incompatibile con le disposizioni generali attualmente vigenti. Pertanto, l'opposizione anteriore all'inizio della esecuzione va proposta con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.; ma, allegando la citazione notificata potrà chiedersi con ricorso al presidente del tribunale o al pretore la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio, in base all'art. 64 legge cambiaria, salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art. 65 successivo. Per contro l'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione a mente dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., e sarà lo stesso giudice che, prima dell'eventuale rimessione delle parti avanti al giudice competente, nel merito deciderà in ordine alla sospensione.
Cass. civ. n. 2913/1980
L'opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile promossa contro il terzo datore di ipoteca in forza di un decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'espropriazione immobiliare, deve essere proposta, quando l'esecuzione sia già iniziata, con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa (art. 615, secondo comma, c.p.c.) cioè al pretore, il quale, nel caso in cui la controversia ecceda la propria competenza per valore, provveda alla rimessione delle parti dinanzi al giudice competente per valore. In tal caso, pertanto, il ricorso al giudice della espropriazione immobiliare è inammissibile e non può trovare applicazione la sanatoria della intervenuta nullità a termini dell'art. 156 c.p.c.