Art. 615 – Codice di procedura civile – Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186]. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21840/2025

In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Cass. civ. n. 9727/2025

In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni).

Cass. civ. n. 2460/2025

I vizi della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo non possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base a decreto ingiuntivo la cui opposizione sia stata rigettata.

Cass. civ. n. 32767/2024

In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).

Cass. civ. n. 18635/2024

Il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata, anche se intrapresa in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti all'esito di un giudizio di responsabilità contabile, spetta alla giurisdizione ordinaria, perché non involge profili di cognizione relativi all'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale, ma unicamente il diritto soggettivo a procedere in executivis. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sull'opposizione ad un'esecuzione forzata, condotta in forza di una sentenza della Corte dei conti e con le forme dell'iscrizione a ruolo ex art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, potesse configurarsi la giurisdizione tributaria o contabile e ha affermato quella del giudice ordinario).

Cass. civ. n. 18367/2024

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere e, pertanto, la cessazione della materia del contendere sull'impignorabilità delle quote sociali non comporta l'assorbimento delle dedotte questioni riguardanti l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo, perché l'eventuale accoglimento di tali censure determina, al passaggio in giudicato, l'effetto di impedire qualsivoglia azione esecutiva in forza del titolo, con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.

Cass. civ. n. 18152/2024

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).

Cass. civ. n. 13304/2024

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.

Cass. civ. n. 6895/2024

Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).

Cass. civ. n. 6844/2024

L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 4600/2024

Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).

Cass. civ. n. 3870/2024

In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.

Cass. civ. n. 3793/2024

Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).

Cass. civ. n. 2973/2024

In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.

Cass. civ. n. 31774/2023

In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.

Cass. civ. n. 31549/2023

Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..

Cass. civ. n. 31265/2023

In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).

Cass. civ. n. 31130/2023

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 30550/2023

In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 29738/2023

Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.

Cass. civ. n. 25264/2023

Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.

Cass. civ. n. 23894/2023

La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cass. civ. n. 16584/2023

A fronte della pretesa di pagamento dell'IVA sulle spese legali, il giudice ordinario investito dell'opposizione all'esecuzione da parte del soccombente non è chiamato a valutare il rapporto tributario - essendo privo della relativa giurisdizione - bensì la sussistenza o meno del diritto al rimborso, tenuto conto che la pretesa dell'IVA sulle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa non corrisponde ad una imposta, ma ad un esborso subito dal vincitore che se ne rivale in base ad un rapporto, quello tra vincitore e soccombente, che non ha natura tributaria.

Cass. civ. n. 14082/2023

In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva omesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).

Cass. civ. n. 10898/2023

In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.

Cass. civ. n. 10715/2023

L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 8394/2023

In materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda con cui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.

Cass. civ. n. 8220/2023

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).

Cass. civ. n. 8198/2023

In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.

Cass. civ. n. 1942/2023

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.

Cass. civ. n. 1984/2014

Qualora il soggetto nei cui confronti sia minacciata o esercitata la pretesa esecutiva, in forza di un titolo giudiziale privo di definitività in quanto ancora "sub iudice" nel processo di cognizione, ponga in dubbio la ricorrenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, la relativa contestazione - inerendo l'esistenza del diritto ad agire "in executivis" - può assumere legittimamente la forma dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancorché il giudizio cognitivo nel quale detto titolo sia ancora in discussione contempli strumenti (artt. 283, 373, 649 cod. proc. civ. ed altri consimili) per sollecitare la sospensione dell'esecutività del titolo stesso. (Nella specie, la S.C., annullando la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la simultanea presenza nel provvedimento monitorio - invocato come titolo esecutivo giudiziale, sebbene non ancora definitivo poiché oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - dell'ingiunzione di "pagare senza dilazione" e dell'avvertimento del diritto del debitore "di proporre opposizione", in mancanza della quale il decreto "diverrà esecutivo", avrebbe dovuto portare il giudice di merito a disconoscere al provvedimento monitorio efficacia esecutiva, in base al rilievo che nella disciplina del decreto ingiuntivo la regola è nel senso che la sua emissione avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi contrarie tutte tipizzate e operando, dunque, in via di eccezione).

Cass. civ. n. 1465/2014

Ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause di opposizione all'esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione, senza che assuma rilievo che l'opponente formuli una contestuale domanda di accertamento dell'usucapione del bene esecutato, trattandosi di domanda funzionalmente collegata all'esecuzione, e quindi rientrante tra i procedimenti per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.

Cass. civ. n. 13811/2013

Nel giudizio di opposizione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuare l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estenzione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 8936/2013

Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 11169/2012

Ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invalidità e sia iniziata sulla base di tale sentenza l'esecuzione, è ammissibile l'opposizione all'esecuzione che faccia valere la mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio, essendo questo un fatto modificativo successivo alla pronuncia che incide su uno degli elementi costitutivi della prestazione e rilevando il giudicato solo a situazione normativa e fattuale immutata.

Cass. civ. n. 23471/2011

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento camerale di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista, senza possibilità di introdurre censure riguardanti l'interpretazione di norme di legge (come quelle di cui agli artt. 6 e 9 legge n. 898 del 1970), la cui applicazione è coperta dalla definitività del provvedimento posto a fondamento dell'azione esecutiva.

Cass. civ. n. 21293/2011

Mentre con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione.

Cass. civ. n. 16610/2011

L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione.

Cass. civ. n. 9698/2011

In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al "quantum" ed in "parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione.

Cass. civ. n. 760/2011

L'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, anche quando non derivi da una pronuncia passata in giudicato ma consista nella statuizione sulle spese di lite contenuta in un provvedimento cautelare (nella specie di rigetto), trattandosi comunque di un titolo di formazione giudiziale contenuto in un provvedimento emesso in un procedimento contenzioso.

Cass. civ. n. 517/2011

La vendita forzata trasferisce all'acquirente, ai sensi dell'art. 2919 c.c., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l'espropriazione, mentre la tutela dei diritti che i terzi vantino sul medesimo bene (nella specie, sulla quota di un immobile già oggetto di comunione legale tra il debitore esecutato ed il terzo estraneo alla procedura) si realizza nel caso, come nella specie, di terzo altresì nel possesso del bene ancora non consegnato anche mediante l'opposizione all'esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c., per far accertare in tale giudizio che il bene stesso non apparteneva (o non del tutto) al soggetto che ha subito l'espropriazione ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o "pro quota" all'opponente, conseguendone, in caso di esito positivo, il difetto, in capo all'aggiudicatario del bene, del potere di procedere all'esecuzione.

Cass. civ. n. 16369/2009

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo efficacia di giudicato, stante la mancanza di contenuto decisorio, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo, desumibile dagli artt. 485, 512 e 615 c.p.c. Ne consegue che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel procedimento di espropriazione forzata, restando preclusa, altrimenti, l'esperibilità di un'autonoma azione delle parti interessate mediante separato giudizio.

Cass. civ. n. 7360/2009

L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata.

Cass. civ. n. 24752/2008

Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante).

Cass. civ. n. 22402/2008

Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per la parte eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante).

Cass. civ. n. 10676/2008

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata in executivis dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata.

Cass. civ. n. 8061/2007

Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento (fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).

Cass. civ. n. 977/2007

La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale, senza che, perciò, nell'ambito delle opposizioni esecutive proposte dalla ditta individuale, possa ritenersi configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di essa. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado sull'erroneo presupposto della violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione del titolare di una ditta individuale, ritenuto quale litisconsorte necessario in un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un preavviso di rilascio intentato dalla stessa ditta, dovendo, in contrario, rilevarsi che la decisione del primo giudice era, in effetti, da ritenersi emessa nei confronti del suo titolare).

Cass. civ. n. 20634/2006

La sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell'opposizione al precetto, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell'opposizione perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva. Ne consegue che l'eventuale sopravvenienza delle condizioni dell'azione esecutiva non può configurarsi come un fatto principale e, quindi, come un'eccezione, rispetto ai fatti costituivi della domanda proposta con l'opposizione.

Cass. civ. n. 8928/2006

Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Qualora, a seguito della parziale riduzione della condanna emessa in primo grado, come effetto del giudicato emerga quale fatto impeditivo il diritto alla restituzione di una parte di quanto pagato in esecuzione della prima pronunzia, la rilevanza di esso in sede di opposizione all'esecuzione non è esclusa, ancorché tale fatto non sia stato fatto valere mediante una domanda tesa alla ripetizione di quanto pagato oltre il dovuto. (Nella specie l'opponente era stato condannato da un lodo arbitrale al pagamento di una somma e aveva effettuato il pagamento di oltre settecento milioni di lire al fine di ottenere la sospensione della esecutività del lodo; in sede di appello, a seguito della declaratoria di nullità parziale del lodo, la somma dovuta era stata ridotta a poco più di cinquecento milioni di lire; la S.C., nel confermare la sentenza del giudice di merito che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dal debitore, ha precisato che la ripetibilità della somma versata in eccedenza poteva essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione del titolo sostitutivo del lodo).

Cass. civ. n. 4507/2006

In tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione. Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell'opposizione all'esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi. (Fattispecie relativa a opposizione agli atti esecutivi proposta da P.A. — Università — sottoposta a esecuzione in relazione a debito condominiale, senza aver ricevuto preventiva notifica del titolo esecutivo, avendo il creditore notificato il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo al solo condominio debitore).

Cass. civ. n. 14582/2005

In tema di opposizione all'esecuzione, ravvisabile anche nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate dall'opponente, pur concernendo il quomodo dell'azione esecutiva, investano l'an della stessa, nel senso che il debitore abbia fatto valere l'impossibilità giuridica o di fatto di procedere ad esecuzione forzata secondo le modalità concretamente prospettate, non è ammissibile una tesi difensiva dell'opponente fondata su un diritto non ancora costituito. (Nella specie, il proprietario di un edificio si era opposto all'esecuzione della sentenza di condanna alla rimozione di una condotta fognaria da lui costruita su un fondo confinante, facendo valere l'interclusione del proprio fondo, e quindi la possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva: la S.C., in applicazione del predetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva dichiarata inammissibile in quanto tardiva, e, pronunciando nel merito, l'ha rigettata, rilevando che l'opponente non aveva chiesto la costituzione coattiva della servitù).

Cass. civ. n. 11449/2003

Ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda è ammissibile, salvo poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell'esecuzione che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso.

Cass. civ. n. 5507/2003

In caso di costituzione di ipoteca a favore di un debito altrui, se il terzo datore di ipoteca aliena i beni sui quali grava la garanzia reale, l'opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli nella qualità di terzo datore di ipoteca, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse se dal precetto non si evince l'intenzione del creditore di procedere ad esecuzione coattiva nei suoi confronti in relazione a beni diversi da quelli ipotecati, in quanto l'espropriazione non potrà che cadere sul bene ipotecato, ed a subirla non sarà il terzo datore di ipoteca, alienante, ma l'acquirente del bene ipotecato.

Cass. civ. n. 5368/2003

Il soggetto contro il quale è iniziata un'esecuzione forzata, anche se terzo pignorato, può, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.c., sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è stata iniziata o che l'hanno preceduta.

Cass. civ. n. 3477/2003

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (nella specie l'opponente non aveva addotto la formazione di giudicati a lui favorevoli e contrastanti con le ingiunzioni azionate nei suoi confronti, né aveva offerto in comunicazione i documenti idonei al rilievo ex officio di questi giudicati, producendo le relative sentenze dopo alcuni anni dal loro deposito).

Cass. civ. n. 9211/2001

La parte obbligata sulla base di un titolo esecutivo, può proporre opposizione all'esecuzione per chiedere che sia accertato che l'altra non ha diritto a proseguire l'esecuzione forzata per avere, in pendenza del processo esecutivo, ceduto il diritto della cui esecuzione coattiva si tratta; la pronuncia può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo, se il successore è intervenuto nel processo esecutivo per farlo proseguire o nel giudizio di opposizione dichiarando di volerlo proseguire, e, comunque, non ha l'effetto di togliere al successore il diritto di tornare ad iniziare il processo esecutivo sulla base dello stesso titolo, se in seguito lo voglia. (Sulla base di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione della parte esecutante a procedere all'esecuzione forzata per la demolizione di una canna fumaria, avendo venduto l'immobile, a tutela della cui proprietà era stata ordinata la demolizione ed avendo i nuovi titolari del bene manifestato la loro intenzione che il processo non proseguisse).

Cass. civ. n. 5077/2001

La denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore (nella specie, vincolo ex legge n. 230 del 1950) si configura come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'E.R.S.A.P., rivolta a veder riconosciuta la non espropriabilità dei diritti degli assegnatari di terreni ex art. 14 legge n. 230 del 1950, in quanto opposizione tardiva agli atti esecutivi, rinviando al giudice del merito per l'applicazione del suddetto principio).

Cass. civ. n. 14554/2000

Il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, è consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo.

Cass. civ. n. 195/1994

L'art. 9 della L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento ovvero della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria con la conseguenza che è venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409 n. 2 c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato, senza che, quindi, possa trovare applicazione l'art. 618 bis c.p.c., tal ché la competenza per l'opposizione all'esecuzione per rilascio di fondo rustico, spetta alla sezione specializzata agraria.

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