Cass. pen. n. 32588 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rigetto definitivo della richiesta di applicazione della liberazione anticipata speciale ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013 - Sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 - Nuovo elemento di diritto - Esclusione.


In tema di procedimento di sorveglianza, le sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 non configurano un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione determinata dal provvedimento definitivo con cui sia stata rigettata la richiesta di maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale avanzata dal condannato per reati ostativi a norma dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3130 del 2015

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Legge 21/12/2014 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legge 23/02/2013 num. 146 art. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

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